Ordinanza n. 311/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari"), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991
dal Pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Murrone
Michele iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto che nel corso del procedimento penale a carico
di Murrone Michele, imputato del reato di emissione di assegni
bancari senza copertura (commesso in data 10 novembre 1989), il Pretore di Rossano ha sollevato, con ordinanza del 29 novembre 1991,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui fa conseguire
l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato
pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima,
allorquando imputato sia un imprenditore sottoposto, durante il
decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di
amministrazione controllata;
che, essendo l'imputato nell'impossibilità giuridica di onorare
tardivamente i titoli protestati e di effettuare gli altri pagamenti
previsti dall'art. 4 cit. al fine di rendere improcedibile l'azione
penale, sussisterebbe - ad avviso del giudice rimettente - disparità
di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso
all'amministrazione controllata rispetto a chi a tale procedura non
sia assoggettato;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente
la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità
perché già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992;
Considerato che la censura è manifestamente inammissibile avendo
già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32
del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e
n. 240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità
relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del
tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato
assoggettato alla procedura concursuale dell'amministrazione
controllata; né il giudice rimettente introduce nuovi e diversi
profili di valutazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di
Rossano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte