Ordinanza n. 311/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 107/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal
pretore di Genova, iscritta al n. 866 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107
(Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano
ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come, nell'alveo
della previsione sanzionatoria oggetto di impugnativa, caratterizzata
da un minimo edittale elevato (mesi dodici di reclusione e lire
400.000 di multa) e da una pena accessoria particolarmente
significativa (interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria per un periodo non inferiore a due anni), sono
astrattamente riconducibili condotte assai differenziate, il cui
disvalore può anche essere manifestamente disomogeneo;
che da ciò scaturirebbe una violazione dell'art. 3 della Carta
fondamentale, sia per l'irragionevole parificazione di trattamento
sanzionatorio di situazioni profondamente diverse, sia per il mancato
rispetto del principio di proporzionalità tra la pena e il disvalore
dell'illecito;
che correlativamente vulnerato sarebbe anche l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, giacché il minimo edittale eccessivo per
fatti di minore entità, impedisce alla pena di svolgere la funzione
rieducativa, "operante già a livello di astratta previsione
normativa del meccanismo sanzionatorio globalmente inteso";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non
fondata".
Considerato che il giudice a quo sottopone a scrutinio di
costituzionalità il "meccanismo sanzionatorio" previsto dall'art. 17
della legge 4 maggio 1990, n. 107, in particolare censurando il
minimo edittale rigidamente predeterminato che non consentirebbe
alcuna graduazione di pena, né principale né accessoria, a fronte
di condotte quanto mai variegate sul piano della esposizione a
pericolo dei valori protetti;
che l'ordinanza rimessiva, facendo leva su di "una scala ideale
di pregiudizio" di tali valori, mentre implicitamente ammette
l'esistenza di condotte "immediatamente pericolose per la salute
della collettività" che legittimano la previsione di una adeguata
disciplina sanzionatoria, al tempo stesso genericamente ne
giustappone altre fra le quali si inquadrerebbe "una parte del fatto"
contestato in una delle imputazioni elevate nel procedimento a quo -
nelle quali il rischio si appaleserebbe minimo o in concreto
inesistente;
che, anche volendo prescindere dal considerare che i fatti
contestati nella imputazione alla quale il giudice a quo si riferisce
non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla
norma che viene denunciata come sospetta (sia pure sotto il solo
profilo sanzionatorio) di illegittimità costituzionale, non essendo
possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di legge" sulla
base di norme secondarie come quelle indicate, devesi rilevare che il
giudice rimettente omette di additare il regime sanzionatorio
costituzionalmente imposto e di enucleare l'esatta tipologia delle
singole fattispecie alle quali detto termine andrebbe riferito;
che pertanto, mancando una puntuale motivazione sulla rilevanza
della questione sottoposta a questa Corte, la questione stessa va
considerata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 4 maggio 1990,
n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte