Ordinanza n. 311/2001
Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del
21 gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal senatore Erminio Boso nei confronti del senatore Antonio
Di Pietro, promosso dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Milano, con ricorso depositato il 12 febbraio 2001 ed
iscritto al n. 181 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con atto del 13 dicembre 2000, il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Milano, investito di un
procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di Erminio
Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati (recte: del
Senato della Repubblica), in relazione alla delibera di
insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Boso, adottata
nella seduta del 27 gennaio 2000;
che in punto di fatto, il predetto giudice ha osservato che,
con richiesta di rinvio a giudizio, e conseguente fissazione
dell'udienza preliminare, è stata esercitata azione penale nei
confronti del senatore Boso perché, "quale intervistato ed
ispiratore" del contenuto dell'articolo: "L'ex P.M. segreto: le armi
alla Difesa", apparso nel quotidiano "Il Corriere della sera" del
15 gennaio 1996, offendeva la reputazione del senatore Antonio Di
Pietro affermando, tra l'altro: "Di Pietro non è mai stato uomo
super partes, lo dimostra il processo alla Lega ed il fatto che lui
sia sempre stato un uomo dei servizi, sì, del S.I.S.M.I. Come faccio
a saperlo? Lo so da persone degne della massima fiducia. Dirò di
più: tempo fa si sparse la voce che Di Pietro era sfuggito ad un
attentato. Ebbene, era impegnato in un'operazione del S.I.S.M.I. ...
È ora che il Comitato prima che di controllo diventi una Commissione
di indagine sui servizi. E non è tutto: sempre da fonti sicurissime
ho saputo che il primo a dire a Di Pietro "vattene, non sei più
difendibile fu proprio il suo capo Borrelli";
che con lettera in data 1° febbraio 2000, il Presidente del
Senato ha comunicato al tribunale di Milano che l'Assemblea aveva
approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento
concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella ipotesi di cui
all'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il giudice per le indagini preliminari di Milano ha
ritenuto che nella specie non è dato ravvisare alcun collegamento
funzionale tra le espressioni contestate come diffamatorie al
Senatore Boso e la sua attività parlamentare, né risulta possibile
individuare nel suo comportamento un qualche intento divulgativo di
una scelta o di un'attività politico-parlamentare;
che il giudice, pertanto, ritenuto che si versi in materia di
correttezza dell'esercizio del potere conferito al Senato dal citato
art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla
lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente previste e
garantite ex art. 102 e segg. della Costituzione, ha sollevato
conflitto di attribuzione richiedendo alla Corte di dichiarare che
non spetta al Senato dichiarare la insindacabilità delle opinioni
espresse dal senatore Erminio Boso.
Considerato che, nella presente fase del giudizio a carattere
meramente delibatorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a
deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, sul punto se il
ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto,
cioè se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti
alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti
soggettivi e oggettivi richiamati nel primo comma del medesimo
articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore
corso del giudizio, istanze ed eccezioni anche su questo punto
(ordinanze n. 226 del 1995; n. 1 e 2 del 1979);
che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato
dalla Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei
conflitti costituzionali di attribuzione;
che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della
Corte, il Senato della Repubblica, in relazione alla definizione
dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimato ad
essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare
definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Milano lamenta (con l'atto
13 dicembre 2000, denominato ordinanza e avente tutti gli elementi
essenziali del ricorso per conflitto di attribuzioni), conformemente
a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del
1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita dall'art. 102 e segg. della
Costituzione, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da
parte del Senato, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle
opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, e conclude per la dichiarazione che non
spetta al Senato tale dichiarazione ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine alla ammissibilità del ricorso e alla
circostanza di altri due procedimenti penali collegati all'unica
intervista di Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei
confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Milano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte
entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte