Ordinanza n. 312/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, n.
2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il
20 marzo 1986 dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, nel
ricorso proposto da Cennerazzo Sebastiano ed altri contro Comune di
Torrioni ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1986; 2)
ordinanza emessa il 6 febbraio 1986 dal TAR per la Campania - Sezione
di Salerno, sul ricorso proposto da De Cristofaro Giuseppe ed altri
contro Comune di Castelvetere sul Calore ed altri, iscritta al n. 719
del registro ordinanze 1986; entrambe pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 17 aprile 1986 dal TAR per la Campania Sezione
di Salerno, sul ricorso proposto da Giardino Carlo contro Comune di
Ariano Irpino ed altri, iscritta al n. 757 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1ª
serie speciale, dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 17 aprile 1986
dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da
Battista Vincenzina contro Comune di Avellino ed altri iscritta al n.
823 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
- sezione di Salerno, con ordinanze emesse in data 6 febbraio, 10
marzo e 17 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo
comma, n. 2 (ma, rectius, secondo comma) del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, nella parte in cui impone la vidimazione delle liste
elettorali di sezione a pena di nullità della votazione, allorché
le elezioni amministrative non si svolgano contemporaneamente a
quelle politiche;
Considerato che l'identica questione è stata dichiarata non
fondata dalla Corte con la sentenza n. 129 del 1987, e che il giudice
a quo non prospetta altri profili ulteriori o diversi da quelli ivi
esaminati;
Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per la Campania - sezione di Salerno, con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte