Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 429/1982
  • art. 4legge 516/1982

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,

del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988

dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Verbania

(n. 2 ordd.); il 26 maggio 1988 dal Tribunale di Mondovì (n. 2

ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il 6 maggio 1988

dal Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e

il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte

ai nn. 395, 457, 458, 463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Protano Concetta nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88)

il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius:

art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui

prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in

misura rilevante" del risultato della dichiarazione;

che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è

stata chiesta, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 25, secondo

comma, Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in

data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovì, con due

ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88);

Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n. 475/88); Livorno,

con ordinanza 6 maggio 1988 (Reg. ord. n.551/88); Monza, con

ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 556/88) e Trieste, con

ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,

per l'infondatezza della questione;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Foggia, si è

costituita la parte privata Protano Concetta, per chiedere

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

prospettata dall'ordinanza di rimessione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato

la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le

ordinanze 11 aprile 1988, del Tribunale di Torino (Reg. ord. n.

395/88); 13 maggio 1988, del Tribunale di Verbania (Reg. ord. nn.

457, 458/88); 26 maggio 1988, del Tribunale di Mondovì (Reg. ord.

nn. 463, 464/88); 7 giugno 1988, del Tribunale di Foggia (Reg. ord.

n. 475/88); 6 maggio 1988, del Tribunale di Livorno (Reg. ord. n.

551/88); 29 giugno 1988, del Tribunale di Monza (Reg. ord. n.

556/88) e 3 maggio 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. n.

570/88).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte