Ordinanza n. 312/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1988
dal Tribunale di Torino; il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Verbania
(n. 2 ordd.); il 26 maggio 1988 dal Tribunale di Mondovì (n. 2
ordd.); il 7 giugno 1988 dal Tribunale di Foggia; il 6 maggio 1988
dal Tribunale di Livorno; il 29 giugno 1988 dal Tribunale di Monza e
il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte
ai nn. 395, 457, 458, 463, 464, 475, 551, 556 e 570 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Protano Concetta nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n. 395/88)
il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius:
art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui
prevede, come elemento costitutivo del reato, l'alterazione "in
misura rilevante" del risultato della dichiarazione;
che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è
stata chiesta, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 25, secondo
comma, Cost., dai Tribunali di Verbania, con due ordinanze emesse in
data 13 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 457 e 458/88); Mondovì, con due
ordinanze emesse in data 26 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 463 e 464/88);
Foggia, con ordinanza 7 giugno 1988 (Reg. ord. n. 475/88); Livorno,
con ordinanza 6 maggio 1988 (Reg. ord. n.551/88); Monza, con
ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 556/88) e Trieste, con
ordinanza 3 maggio 1988 (Reg. ord. n. 570/88);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,
per l'infondatezza della questione;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Foggia, si è
costituita la parte privata Protano Concetta, per chiedere
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
prospettata dall'ordinanza di rimessione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le
ordinanze 11 aprile 1988, del Tribunale di Torino (Reg. ord. n.
395/88); 13 maggio 1988, del Tribunale di Verbania (Reg. ord. nn.
457, 458/88); 26 maggio 1988, del Tribunale di Mondovì (Reg. ord.
nn. 463, 464/88); 7 giugno 1988, del Tribunale di Foggia (Reg. ord.
n. 475/88); 6 maggio 1988, del Tribunale di Livorno (Reg. ord. n.
551/88); 29 giugno 1988, del Tribunale di Monza (Reg. ord. n.
556/88) e 3 maggio 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. n.
570/88).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte