Ordinanza n. 312/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 816/1985
citata
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24
giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,
permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione
delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni
provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1989 dal
Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Marconi
Marina e la U.S.L. n. 58 di Palermo, iscritta al n. 54 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile
vertente tra Marconi Marina, specialista ambulatoriale e, quindi,
titolare di un rapporto libero convenzionale, e U.S.L. n. 58 di
Palermo, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
retribuzione delle giornate di assenza per l'espletamento del mandato
di Consigliere comunale di Palermo, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27
dicembre 1985, n. 816, nonché della legge della Regione Sicilia 24
giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non includono nella loro
previsione il diritto a permessi retribuiti, ed alla conseguente
contribuzione previdenziale, per le assenze determinate dalla
partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale dei medici
specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale con le unità
sanitarie locali;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati: a)
l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si
verifica, stante la assimilabilità dei rapporti, con i medici
ambulatoriali della U.S.L. legati da rapporto di lavoro subordinato;
b) l'art. 53 (recte: 51) della Costituzione in quanto risulta
difficile l'esercizio della carica elettiva conseguita;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri e della
Regione Sicilia, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione;
Considerato che la disposizione censurata è bene specificata sia
in riferimento alla legge statale sia in riferimento alla legge
regionale siciliana n. 33 del 1986, che l'ha recepita in pieno, e che
non ha rilevanza l'errata indicazione di quest'ultima con il numero 3
anziché 33;
che, pertanto, la eccezione di inammissibilità non ha
fondamento;
che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata
(sent. n. 193 del 1981) e manifestamente infondata (ord. n. 284 del
1983);
che la distinzione tra medici ambulatoriali legati da rapporto
di lavoro subordinato e medici convenzionati legati da rapporto di
lavoro autonomo è stata di recente riaffermata da questa Corte
(sent. n. 580 del 1989) e che nessun elemento nuovo e idoneo a
fondare una diversa decisione può' ricavarsi dall'indirizzo
giurisprudenziale ormai costante secondo cui quello dei medici
convenzionati è un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto la
qualifica ha rilievo solo agli effetti processuali (applicazione del
rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura
civile);
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816
(Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali),
nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31
(Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27
dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità
degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi
per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e
53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte