Ordinanza n. 312/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 953/1982
- art. 2legge 953/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1)
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1985 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da
Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta
al n. 187 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1991;
2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco
Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n.
188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ancona,
con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985, pervenute a
questa Corte il 18 marzo 1991 (R.O. nn. 187 e 188 del 1991) ha
sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del
d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 - così come convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in
cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione
forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese
professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597
del 1973;
che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una
situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o
meno conservato la documentazione delle spese in precedenza
detraibili in modo forfettario, nonché tra questi e la generalità
degli altri contribuenti; b) con gli artt. 23 e 53 della
Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della
detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la
detrazione dall'imponibile delle spese di cui non sia stata
conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità
contributiva e della riserva di legge;
Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità
delle questioni sollevate;
che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della
manifesta infondatezza con ordinanze n. 51 del 1988 e n. 206 del
1991, con le quali questa Corte ha affermato che: a) la
determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario
collegamento con la produzione del reddito e il nesso di
proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di
scelta discrezionale riservata al legislatore; b) la retroattività
della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della
capacità contributiva, né con quello della riserva di legge; c) la
eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce
una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a
censure di illegittimità costituzionale;
che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre
ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), nel
testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte