Ordinanza n. 312/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
novembre 1996 dal tribunale di Forlì, nel procedimento penale a
carico di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per calunnia e
altro delitto, poi riuniti, il tribunale di Forlì, nel rilevare che
l'imputato aveva depositato dichiarazione di ricusazione, disponeva
la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale,
con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile;
che ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata
parimenti inammissibile con ordinanza del 13 maggio;
che altre ancora erano proposte, il 18 giugno e il 4 luglio,
entrambe dichiarate inammissibili;
che in occasione del deposito di un'ulteriore dichiarazione di
ricusazione il tribunale di Forlì, il 6 novembre 1996, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo
comma, 97 e 112 della Costituzione, per l'assenza di un potere
delibativo in capo al giudice ricusato circa l'ammissibilità di
un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre già in precedenza
dichiarate inammissibili;
che tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di
rinviare la definizione del processo sino al decorso del termine
prescrizionale o all'intervento di altra causa estintiva del reato,
con lesione del canone di ragionevolezza, danno all'amministrazione
della giustizia, vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione
penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge;
Considerato che è stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto con
gli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale;
che questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la
dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto
al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione;
che, pertanto, in difetto della norma perché già censurata con
la citata sentenza n. 10 del 1997, la questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo
comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Forlì, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15-22 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte