Ordinanza n. 312/1998
Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 4/1929
- art. 27legge 4/1929
- art. 669-quaterlegge 4/1929
usata come parametro
citata
- art. 3legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie) e dell'art. 669-quaterdecies del
codice di procedura civile, promosso, con ordinanza emessa il 31
gennaio 1997, dal tribunale di Venezia, nel procedimento civile
vertente tra Legnaro Giancarlo e il Ministero delle finanze, iscritta
al n. 407 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di costituzione di Legnaro Giancarlo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il tribunale di Venezia, con ordinanza in data 31
gennaio 1997 (r.o. n. 407 del 1997) - emessa nel corso del giudizio
civile instaurato da Legnaro Giancarlo nei confronti del Ministero
delle finanze per sentir annullare o revocare il provvedimento con il
quale, sugli immobili di sua proprietà, era stata autorizzata dal
presidente del tribunale di Treviso (in base a processo verbale di
constatazione di infrazioni in materia di IVA e di imposte sui
redditi) l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 26 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 - ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali
per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), "nella
parte in cui consentono all'erario di conseguire sia il sequestro
conservativo sia la ipoteca legale sui beni immobili", nonché "nella
parte in cui essi non consentono all'interessato di esperire i rimedi
di cui agli artt. 669-decies e 669-terdecies c.p.c. e non impongono
alla amministrazione di intraprendere il giudizio di merito dopo
l'ottenimento della misura cautelare";
che, in alternativa al profilo da ultimo indicato, lo stesso
rimettente ha, infine, sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, "nella
parte in cui esso inibisce la applicazione del rito cautelare
uniforme all'istituto disciplinato dagli articoli 26 e 27" della
legge n. 4 del 1929;
che si è costituito Legnaro Giancarlo, attore nel giudizio a
quo, sollecitando l'accoglimento delle sollevate questioni di
costituzionalità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale, nell'atto di intervento, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile ovvero rigettata per infondatezza o
manifesta infondatezza;
che la stessa Avvocatura, con memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza, ha osservato che l'ordinanza risulta priva di
motivazione in punto di rilevanza della questione, concernente una
misura cautelare ormai priva di efficacia, essendo intervenuta -
secondo quanto si apprende dallo stesso atto di rimessione - una
decisione della commmissione tributaria di primo grado di Treviso (n.
61/4/1996) che ha "annullato gli avvisi di rettifica emessi
dall'ufficio IVA per le violazioni cui si riferiscono le misure
cautelari contestate";
che, nella medesima memoria, viene, altresì, prospettata
l'esigenza di una nuova valutazione da parte del rimettente in ordine
alla rilevanza delle sollevate questioni, essendo stata, nel
frattempo, "interamente ridisciplinata" la materia sottoposta al
vaglio di costituzionalità.
Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza di
rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
con il quale è stata introdotta una nuova disciplina degli istituti
dell'ipoteca e del sequestro conservativo a garanzia del credito
dell'amministrazione finanziaria (art. 22);
che, al tempo stesso, sono stati abrogati gli artt. 26 e 27 della
legge n. 4 del 1929 (art. 29) e prevista una regolamentazione
transitoria in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in
corso (art. 25);
che, stante la sopravvenienza di detta disciplina, già entrata
in vigore dal 1 aprile 1998 (art. 30), e comportando la medesima un
mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, affinché riesamini, alla luce
dello jus superveniens, se persista tuttora la rilevanza delle
proposte questioni di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte