Ordinanza n. 312/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 23Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
maggio 1999 dal Tribunale di Forlì nei procedimenti penali riuniti a
carico di Bellini Luciano e altri, iscritta al n. 469 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di L.B.
e altro, imputati del delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale, il Tribunale di Forlì, udita l'eccezione d'incompetenza per
territorio sollevata dalla difesa, ha promosso, in riferimento agli
artt. 3 e 112 della Costituzione, giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale;
che, con decreto del 30 luglio 1996, il giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Bologna aveva disposto il rinvio a
giudizio di L.B. dinanzi allo stesso tribunale, che però, con
sentenza del 10 marzo 1998, aveva declinato la propria competenza e
trasmesso gli atti al Tribunale di Forlì, indicato come competente
per territorio;
che, per l'effetto, il Presidente del Tribunale di Forlì
emetteva decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati,
sennonché uno dei difensori eccepiva la violazione dell'art. 23 del
codice di procedura penale, in quanto gli atti, anziché al pubblico
ministero, erano stati trasmessi al tribunale funzionalmente
competente;
che, attraverso la rimessione degli atti, i giudici di
Bologna avrebbero ritenuto per implicito che, essendo il giudice
dell'udienza preliminare del capoluogo del distretto competente
(funzionalmente) per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale, la fase delle indagini preliminari
dovesse considerarsi conclusa e gli atti potessero essere rimessi
direttamente all'autorità giudicante;
che, secondo il rimettente, tale decisione si porrebbe in
contrasto insanabile con la disciplina dettata dal già menzionato
art. 23, così come modificato da questa Corte con le sentenze nn. 70
del 1996 e 76 del 1993;
che per il diritto vivente avverrebbe con automatismo la
regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari,
con la conseguente abnormità del provvedimento ordinatorio di
trasmissione degli atti, direttamente, all'autorità giudicante;
che il fondamento di tale orientamento risiederebbe nella
tutela del diritto inviolabile di difesa e nel principio del giudice
naturale, poiché la remissione immediata al collegio priverebbe
l'imputato di queste garanzie;
che, ad avviso del giudice a quo, l'osservanza del diritto
vivente dovrebbe indurre il tribunale a dichiarare la nullità del
decreto di rinvio a giudizio e a trasmettere gli atti alla direzione
distrettuale antimafia di Bologna;
che tale situazione processuale non sarebbe ragionevole,
essendo in contrasto con i canoni di celerità ed economicità
processuale;
che il giudice per le indagini preliminari del capoluogo del
distretto, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, sarebbe titolare di una competenza funzionale, sia
per la celebrazione dell'udienza preliminare sia per l'eventuale
giudizio abbreviato, a nulla rilevando il luogo dove si deve
celebrare il dibattimento;
che la regressione del processo alla fase delle indagini
preliminari risulterebbe, di conseguenza, priva proprio delle
giustificazioni poste a fondamento delle ricordate decisioni di
questa Corte, poiché l'imputato sarebbe, in ogni caso, giudicato dal
giudice dell'udienza preliminare naturalmente competente, qual è
quello distrettuale;
che, altrimenti, si verrebbe a creare un meccanismo
automatico e farraginoso di regressione del procedimento, privo di
giustificazione sostanziale e perciò in contrasto con i principi di
cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione;
che vi sarebbe infatti violazione dell'art. 3, perché
situazioni processuali profondamente diversificate sarebbero
assoggettate alla medesima disciplina, in spregio al canone di
ragionevolezza;
che la peculiarità dei procedimenti richiamati dall'art. 51,
comma 3-bis del codice di procedura penale imporrebbe la previsione
di una specifica disciplina rispetto ai procedimenti ordinari,
poiché le funzioni di pubblico ministero, di giudice delle indagini
preliminari e giudice dell'udienza preliminare - quale che sia il
Tribunale competente per territorio nel distretto - comunque si
concentrano, in deroga ai criteri ordinari, in capo al pubblico
ministero e al giudice delle indagini e dell'udienza preliminari, ai
sensi, rispettivamente, dell'art. 51, comma 3-bis e dell'art. 328,
comma 1-bis;
che, inoltre, l'ingiustificata previsione della regressione
processuale rallenterebbe la definizione del processo, con rischi di
prescrizione dei reati e sostanziale vanificazione del principio di
obbligatorietà dell'azione penale, con lesione, altresì,
dell'art. 112 della Costituzione;
che la questione sarebbe rilevante, in quanto "trattasi della
regola che disciplina le attività processuali conseguenti alla
declaratoria di incompetenza territoriale già pronunciata dal
tribunale di Bologna";
che il giudice a quo ha pertanto sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli
atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel
caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis
la funzione di pubblico ministero è attribuita a quello presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il
giudice competente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la non fondatezza della questione;
che, ad avviso dell'interventore, la questione sarebbe
rilevante, ma infondata, poiché non si potrebbe ravvisare la
violazione dei parametri costituzionali invocati;
che la prospettazione del rimettente invertirebbe i termini
logici del giudizio di ragionevolezza, poiché assumerebbe il
confronto fra due situazioni eterogenee assoggettate alla medesima
disciplina, anziché tra due situazioni omogenee diversamente
trattate;
che si invocherebbe, dunque, la necessità di un intervento
che regoli diversamente tali situazioni, compito del legislatore e
non della Corte costituzionale;
che, con riferimento alla violazione dell'art. 112 della
Costituzione, non sarebbe individuato alcuno specifico profilo di
contrasto, se non quello legato al fatto che ogni attività ritenuta
superflua aumenterebbe il rischio di prescrizione del reato;
che, a parte l'esigenza di assicurare le ulteriori attività
difensive nell'ambito dell'udienza preliminare, nel frattempo utili o
necessarie, questo rilievo non inciderebbe sull'obbligatorietà
dell'esercizio dell'azione penale.
Considerato che la questione è stata sollevata con riferimento a
due parametri costituzionali, il primo dei quali inconferente (v.
ordinanze nn. 137 del 1995 e 224 del 1985), e l'altro non
correttamente invocato;
che, in particolare, l'art. 112 della Costituzione attiene al
principio di obbligatorietà dell'azione penale, estraneo a una
questione che riguarda un momento successivo al suo esercizio, già
avvenuto da parte del pubblico ministero distrettuale (sentenze
nn. 460 e 280 del 1995);
che nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene
addotta a sostegno della richiesta mirante alla rottura della
identità di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla
creazione di riti differenziati, ov'è sovrana la discrezionalità
del legislatore (da ultimo, ordinanza n. 15 del 2000);
che il richiamo a siffatti parametri costituzionali impone la
declaratoria di manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte