Ordinanza n. 312/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice
di procedura civile, promossi con sei ordinanze emesse il 22 giugno
2001 dalla Corte di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai
nn. 807, 808, 809, 810, 811 e 812 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione della Sitaf S.p.a. nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Fabrizio Magrì per la Sitaf S.p.a. e l'avvocato
dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con sei ordinanze di
identico contenuto, emesse il 22 giugno 2001, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, laddove
condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente
all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di
appello;
che la Corte rimettente, chiamata a decidere sulla
sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata prima
dell'udienza di comparizione, ritiene di dover preliminarmente
verificare se la disciplina processuale consenta la partecipazione al
giudizio incidentale della parte resistente che non sia ancora
costituita nella causa di merito;
che il giudice a quo osserva come nella disciplina tipica
dell'appello, inteso quale revisio prioris instantiae dopo una fase
preparatoria, in cui si verifica la regolare costituzione del
contraddittorio, sussista una fase, di carattere endoprocessuale,
degli incidenti relativi alla sospensione dell'esecuzione, la quale
postula che il contraddittorio sia completo, in presenza di tutte le
parti costituite e la già pronunciata dichiarazione di contumacia
delle parti non costituite, non essendo altrimenti possibile delibare
la non manifesta infondatezza dell'appello e la sussistenza o meno
dei gravi motivi per la sospensione;
che tale situazione non muta qualora sull'istanza di
sospensione si provveda anticipatamente in camera di consiglio
anziché alla prima udienza, poiché anche in questa ipotesi la parte
resistente, per poter contrastare il provvedimento di sospensione,
deve essere costituita nel giudizio di merito;
che dalla impossibilità per la parte resistente non
costituita di partecipare all'udienza camerale e dall'asserita
impossibilità di ipotizzare una diversa interpretazione
costituzionalmente compatibile, il giudice a quo trae la conseguenza
del contrasto di tale disciplina con i principi sanciti dagli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la parte resistente
sarebbe privata del potere di contraddire sull'istanza di sospensione
avanzata dalla controparte, ovvero, per poter interloquire su di
essa, sarebbe costretta a costituirsi anticipatamente, rinunciando
così all'integrale godimento dei termini a comparire;
che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con il
novellato art. 111 della Costituzione, essendo incompatibile sia con
il principio del contraddittorio che con una reale situazione di
parità delle parti;
che, infine, vi sarebbe una irragionevole discriminazione tra
le parti resistenti nell'inibitoria e non ancora costituite, a
seconda che sia o meno proposta dalla controparte l'istanza di
pronuncia anticipata sulla sospensione;
che in tutti i procedimenti innanzi a questa Corte si è
costituita la parte appellante e ricorrente dei giudizi a quibus,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, ad avviso della difesa dell'appellante, il giudice
rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo,
attribuendo al termine parti, contenuto nel terzo comma dell'art. 351
cod. proc. civ., il significato di parti costituite, anziché quello
di parti del procedimento di anticipata sospensione, con la
conseguenza che, in base a tale interpretazione, l'istanza di
anticipazione non potrebbe proporsi se non dopo la scadenza del
termine di costituzione dell'appellato;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque
per l'infondatezza della questione, in quanto il rimettente avrebbe
eseguito una ricostruzione basata su un erroneo presupposto
interpretativo, in assenza di un testuale riscontro normativo, e
senza dare della norma una lettura conforme alla Costituzione.
Considerato che le censure di incostituzionalità dell'art. 351
cod. proc. civ., mosse dalla Corte d'appello di Torino, si basano
tutte sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione
postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel
giudizio di merito;
che tale affermazione non trova tuttavia riscontro nella
formulazione letterale della norma, la quale prevede modalità di
trattazione diverse in relazione alla urgenza della richiesta di
decisione sulla sospensione e con riferimento al momento in cui
interviene la pronuncia, ma non detta alcuna disposizione circa la
costituzione delle parti in tale fase;
che deve sottolinearsi come il procedimento incidentale di
inibitoria conservi tuttora, anche in seguito alla novella introdotta
con la legge di riforma n. 353 del 1990, uno spiccato carattere di
autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, come del
resto è stato riconosciuto dalla prevalente dottrina;
che proprio in ragione di tale autonomia è consentito alla
parte resistente di costituirsi ai soli fini di contraddire
all'istanza di sospensione, analogamente a quanto si verifica nei
procedimenti incidentali di natura cautelare che si svolgono
anticipatamente rispetto alla trattazione del merito;
che, pertanto, qualora la decisione sulla sospensione debba
essere pronunciata prima dell'udienza di comparizione e non siano
ancora decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito,
la parte nei cui confronti è proposta l'istanza di sospensione ben
può scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria;
che la norma, ove correttamente interpretata, è del tutto
esente dai lamentati vizi di incostituzionalità e che la sollevata
questione risulta perciò manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte