Ordinanza n. 313/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1988
dal Tribunale di Alba; il 1° giugno 1988 e il 16 maggio 1988 dalla
Corte d'appello di Torino; il 2 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Venezia; l'11 e il 25 maggio 1988 dal
Tribunale di Isernia; il 12 febbraio 1988 dalla Corte di cassazione;
il 14 giugno 1988 dal Tribunale di Genova; il 18 e il 29 aprile 1988,
il 26 maggio 1988, il 7 luglio 1988 (n. 4 ordd.) e il 24 giugno 1988
dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 440, 441,
446, 614, 616, 680, 683, 686 e da 688 a 695 del registro ordinanze
1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41,
46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Alba, con ordinanza 22 aprile 1988
(Reg. ord. n. 440/88), la Corte d'appello di Torino, con ordinanze 1°
giugno 1988 (Reg. ord. n. 441/88) e 16 maggio 1988 (Reg. ord. n.
446/88); la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Venezia, con
ordinanza 2 maggio 1988 (Reg. ord. n. 614/88); il Tribunale di
Isernia con ordinanze 11 maggio 1988 (Reg. ord. n. 616/88) e 25
maggio 1988 (Reg. ord. n. 680/88); la Corte di Cassazione con
ordinanza 12 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 683/88) ed il Tribunale di
Genova con ordinanza 14 giugno 1988 (Reg. ord. n. 686/88) hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede, come elemento
costitutivo del reato, l'alterazione "in misura rilevante" del
risultato della dichiarazione;
che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale è
stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,
dal Tribunale di Torino con ordinanze 18 aprile 1988 (Reg. ord. n.
688/88), 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88), 26 maggio 1988 (Reg.
ord. n. 690/88), 24 giugno 1988 (Reg. ord. n. 693/88) e 7 luglio 1988
(Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in ogni
caso, per l'infondatezza della questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le
ordinanze 22 aprile 1988, del Tribunale di Alba (Reg. ord. n.
440/88); 1° giugno e 16 maggio 1988, della Corte d'appello di Torino
(Reg. ord. nn. 441, 446/88); 2 maggio 1988, della Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Venezia (Reg. ord. n. 614/88); 11 e 25
maggio 1988, del Tribunale di Isernia (Reg. ord. nn. 616, 680/88); 12
febbraio 1988, della Corte di Cassazione (Reg. ord. n. 683/88); 14
giugno 1988, del Tribunale di Genova (Reg. ord. n. 686/88); 18 aprile
1988 (Reg. ord. n. 688/88) 29 aprile 1988 (Reg. ord. n. 689/88) 26
maggio 1988 (Reg. ord. n. 690/88) 24 giugno 1988 (Reg. ord. n.
693/88) e 7 luglio 1988 (Reg. ord. nn. 691, 692, 694 e 695/88) del
Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte