Ordinanza n. 313/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 234, 468, secondo comma, e 495, secondo comma, del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992
dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone nel
procedimento penale a carico di Pedrini Luigi, iscritta al n. 728 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
234, 468, secondo comma, 495, secondo comma, del codice di procedura
penale "nella parte in cui tali norme, nel diritto vivente,
comportano che ai fini della prova del reato, sia necessario dapprima
documentare analiticamente per iscritto tutte le attività connesse
all'accesso, all'insediamento, al campionamento, al prelievo ed alle
analisi; ed in seguito ridocumentare nel verbale di udienza la
deposizione del teste su quelle medesime circostanze di fatto";
che ad avviso del remittente il combinato disposto delle norme
impugnate contrasterebbe:
con l'art. 76 della Costituzione: per violazione del principio
di massima semplificazione del processo, indicato nelle direttive nn.
1 e 103 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987;
con l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità
di trattamento tra la posizione del pubblico ministero e la posizione
della difesa "che può produrre documenti senza neppure indicare
(come testi) coloro che quei documenti ebbero a redigere";
con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del "diritto di
difesa dello Stato-ordinamento rispetto alla commissione di reato";
con l'art. 97 della Costituzione: in quanto detta attività
"destinata semplicemente a far aumentare il materiale cartaceo
processuale" non sarebbe coerente con l'esigenza di buon andamento
della pubblica amministrazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità - sotto il profilo del difetto di
rilevanza - o comunque per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che il provvedimento di rimessione, certamente di non
agevole comprensione, accenna, sul punto della rilevanza,
all'eventualità di una revoca dell'ammissione di una prova
testimoniale asseritamente sovrabbondante;
che, d'altro lato, non risulta comprensibile quale pronuncia
auspichi il remittente, essendo assolutamente non chiaro né il tipo
di intervento che questa Corte dovrebbe operare sulle norme
impugnate, né quale disciplina in concreto debba risultarne;
che tale incertezza del thema decidendum e del petitum comporta
anche l'impossibilità di comprendere esattamente quale rilevanza la
questione abbia sul provvedimento di revoca adottando;
che, inoltre, con evidente contraddizione il remittente lamenta
un obbligo di "ridocumentazione" che le norme impugnate
comporterebbero ai fini della prova del reato, in quanto l'unica
fonte di conoscenza della regiudicanda da parte del giudice del
dibattimento può essere solo quanto contenuto nel fascicolo del
dibattimento, nel quale, secondo la stessa prospettazione del giudice
a quo, non v'è alcuna documentazione di accertamenti precedentemente
compiuti;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495,
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in
riferimento agli artt. 76, 3, 24, e 97 della Costituzione dal Pretore
di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte