Ordinanza n. 313/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223Codice della strada
- art. 120d.lgs. 360/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 7
gennaio 1997 dal pretore di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn.
219, 220 e 221 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di tre procedimenti instaurati a séguito
di opposizioni a verbali d'accertamento di infrazione di regole della
circolazione stradale, proposte da altrettanti automobilisti,
coinvolti in sinistri stradali con lesioni alle persone, al fine di
far dichiarare non illecita la condotta loro contestata ed escluse le
rispettive responsabilità nella determinazione dei sinistri stessi -
il pretore di Imperia, con tre ordinanze di identico contenuto,
emesse tutte in data 7 gennaio 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360;
che, qualificate le proposte domande quali azioni di
accertamento, tendenti "in via preventiva" ad evitare l'eventuale
adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente
di guida, osserva il rimettente come - nelle ipotesi (statisticamente
prevalenti) in cui il fatto ascritto rientri tra i reati perseguibili
a querela e questa non venga proposta, per rinunzia tacita o
esplicita della persona che ha subìto le lesioni - all'interessato
non rimanga alcun rimedio giuridico, non essendo prevista dalla
denunciata norma (contrariamente a quanto sancisce il successivo art.
224, comma 4, "nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento")
la rimozione degli effetti della pronuncia di sospensione provvisoria
della patente;
che, pertanto, il denunciato comma 2 dell'art. 223, "nella parte
in cui prevede l'applicabilità della previsione normativa alle
ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorché l'azione penale
risulti improcedibile", violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione,
per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che
abbiano o meno la possibilità di essere sottoposti a giudizio; b)
l'art. 16 della Costituzione, per la conseguente compromissione della
libertà di circolazione dei soggetti stessi; c) gli artt. 24 e 25
della Costituzione, poiché l'accesso all'àmbito naturale del
giudizio penale - necessario anche in ragione della sostanziale
indeterminatezza del concetto di "evidente responsabilità", previsto
dalla norma quale presupposto per l'adozione del provvedimento
prefettizio - è rimesso all'arbitrio della parte lesa; d) l'art. 97
della Costituzione, per la conseguente violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, stante l'arbitraria
sostituzione di questa al giudice penale nell'accertamento del fatto;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità
ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che, comportando la soluzione di questioni identiche,
riguardanti tutte la stessa norma e sollevate con le medesime
motivazioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi;
che il giudice a quo esplicitamente qualifica le domande proposte
dai ricorrenti quali azioni di accertamento, tendenti "in via
preventiva" ad evitare l'eventuale adozione di un futuro
provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida;
che, pur ammettendo la proponibilità di siffatte azioni di
accertamento negativo nell'àmbito d'un procedimento tipicamente
impugnatorio quale quello ex lege 24 novembre 1981, n. 689, risulta
palese dalla prospettazione come - rispetto allo specifico thema
decidendum dei giudizi a quibus, concernente esclusivamente
l'asserita assenza di responsabilità penale in relazione alle
singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare
applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle
procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento
prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, "nelle
ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di
cui all'art. 222, commi 2 e 3": provvedimento, autonomamente
opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli
artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996);
che, in conseguenza, le questioni sono manifestamente
inammissibili per l'evidente irrilevanza nel giudizio a quo (v., ex
plurimis, sentenza n. 89 del 1995 ed ordinanza n. 90 del 1998); e
ciò anche a prescindere dal fatto che il rimettente neppure fornisce
l'indispensabile precisazione - con riguardo alle fattispecie
sottoposte al suo giudizio - in ordine alla mancata proposizione
della querela, od alla sopravvenuta remissione di essa, da parte
della persona offesa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16,
24, 25 e 97 della Costituzione, dal pretore di Imperia, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte