Ordinanza n. 313/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26Accertamento imposte sui redditi
- art. 14legge 28/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 28/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4,
terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e
successive modificazioni, come interpretato dall'art. 14 della legge
18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
2000 dalla Commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso
proposto dall'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia contro l'Azienda
Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, iscritta al n. 700 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Bologna, con
ordinanza emessa il 16 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,
come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18
febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto);
che l'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che le
ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare
espressamente i soggetti esclusi dall'imposta ai sensi dell'art. 88
del d.P.R. 917 del 1986;
che, come precisa il rimettente, la questione relativa
all'applicabilità o meno delle ritenute nei confronti dei soggetti
esclusi da I.R.PE.G. era stata risolta dalla giurisprudenza nel senso
di riconoscere il diritto dei comuni e degli altri soggetti ad essi
equiparati ad ottenere il rimborso delle somme trattenute, ponendosi
in rilievo che ai fini del prelievo tributario è necessaria la
presenza di un introito qualificabile come reddito ai sensi
dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 e di un soggetto tributario
cui il reddito stesso è riferibile, il quale non può essere un
soggetto escluso da una norma espressa del medesimo d.P.R., quale
l'art. 88;
che con l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una
interpretazione autentica della disciplina in esame, il legislatore
ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600
del 1973, deve intendersi nel senso che "tale ritenuta si applica
anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi
delle persone giuridiche";
che, ad avviso del giudice rimettente, il legislatore ha
attribuito alla norma interpretata una valenza diversa da quella
originaria ed ha previsto una fattispecie nuova di imponibilità,
attribuendo alla stessa carattere retroattivo, senza tener conto
della irretroattività sancita dall'art. 11 delle preleggi;
che, ad avviso del giudice a quo, l'imposta sugli interessi
di conto corrente si configura come un'imposta nuova ed autonoma
rispetto all'I.R.PE.G. e "non essendo motivata in una precisa
disposizione istitutiva, prescinde da qualsiasi riferimento alla
capacità contributiva del soggetto";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che con l'ordinanza n. 174 del 2001 questa Corte si
è già pronunciata sulla medesima questione, dichiarandone la
manifesta infondatezza;
che l'ordinanza di rimessione in esame, emessa anteriormente
alla citata decisione, non contiene profili nuovi che possano indurre
la Corte a diverse conclusioni;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,
come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del
catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte