Ordinanza n. 314/1986
Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 21/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 2d.l. 21/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 4, d.-l.
30 gennaio 1979 n. 21 conv. in legge 31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione
di provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di
abitazione) promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1979 dal
Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Scagliotti
Luigi e Ferretti Ugo, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Scagliotti
Luigi e Ferretti Ugo il Pretore di Genova, con ordinanza del 28
giugno 1979 (n. 802 del 1979), sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art.3 Cost., dell'art. 2 n. 4 del
d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella legge
31 marzo 1979 n. 93 (Dilazione di provvedimenti di rilascio degli
immobili adibiti ad uso di abitazione);
che la norma citata stabilisce che la dilazione dell'esecuzione
di provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di
abitazione non si applica per quelli fondati sulla risoluzione della
locazione per gravi inadempienze del conduttore;
che, a parere del Pretore, la disposizione suddetta
contrasterebbe con il principio di eguaglianza, in quanto non
consentirebbe che possa giovarsi della delibera il conduttore
condannato con sentenza alla risoluzione del contratto per grave
inadempienza consistente nel mancato pagamento di canoni,
successivamente versati per intero, mentre la stessa legge concede il
suddetto beneficio nell'identico caso di provvedimenti fondati sulla
morosità che sia stata poi sanata;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è sopravvenuto
l'art. 3 della l. 1° febbraio 1980 n. 25, che ha nuovamente
disciplinato la materia, sulla quale si sono poi succeduti altri
provvedimenti legislativi e da ultimo il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo a
cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora rilevante,
alla stregua della normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata nella cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte