Ordinanza n. 314/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1988
dal Tribunale di Forlì (n. 2 ordd.); il 7, il 14 ed il 17 novembre
1988 dal Tribunale di Trieste ed il 21 novembre 1988 dal Tribunale di
Savona, iscritte ai nn. 9, 13, 14, 15, 17 e 26 del registro ordinanze
1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 5
e 6, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì con due ordinanze del 28
ottobre 1988 (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); il Tribunale di Trieste con
ordinanze del 7, 14 e 17 novembre 1988 (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89)
ed il Tribunale di Savona con ordinanza del 21 novembre 1988 (Reg.
ord. n. 26/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede
come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura
rilevante" del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,
per l'infondatezza della questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le
ordinanze 28 ottobre 1988, del Tribunale di Forlì (Reg. ord. nn. 9 e
17/89); 7, 14 e 17 novembre 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord.
nn. 13, 14 e 15/89); 21 novembre 1988, del Tribunale di Savona (Reg.
ord. n. 26/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte