Ordinanza n. 314/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1261/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai
membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1991
dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari sul ricorso
proposto da Luigi Marras contro l'Intendenza di finanza di Sassari,
iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento instaurato a seguito di ricorso di
Luigi Marras, ex parlamentare nazionale ed ex consigliere regionale,
avverso la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1°
grado di Sassari aveva rigettato la domanda di rimborso delle
maggiori somme versate all'Erario a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche dal 1974 al 1984 per la mancata applicazione
delle esenzioni fiscali previste, secondo il ricorrente, anche a
favore degli ex parlamentari e categorie equiparate, la Commissione
Tributaria di 2° grado di Sassari ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261
(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento),
e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella
parte in cui escludono l'assegno vitalizio - spettante agli ex
parlamentari ed alle categorie equiparate - dalla riduzione
percentuale prevista, ai fini della determinazione del reddito
tassabile, per l'indennità attribuita ai parlamentari in carica;
che il giudice remittente premette che l'assegno vitalizio
spettante agli ex parlamentari ed equiparato alla pensione era
soggetto per intero, durante il periodo che interessa in causa,
all'imposta sul reddito, mentre l'indennità corrisposta ai
parlamentari in carica costituiva reddito solo nella misura del 40%;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
operano una ingiustificata discriminazione che contrasta con l'art. 3
della Costituzione, dal momento che i due tipi di trattamento
traggono origine da un unico rapporto, configurandosi il trattamento
pensionistico come "corrispettivo differito" della prestazione
lavorativa pregressa;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che il giudice remittente ha impugnato l'art. 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che dispone che l'indennità
spettante ai membri delle Camere " .. è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e
rappresentanza" e l'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973,
che prevede l'assimilazione della suddetta indennità al reddito da
lavoro dipendente;
che le norme denunciate non riguardano il regime fiscale
dell'indennità attribuita ai membri del Parlamento - di cui il
remittente denuncia l'incostituzionalità in quanto non applicabile
anche all'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e
categorie equiparate - né si riferiscono alla disciplina
dell'assegno vitalizio;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261
(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento),
e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito della persone fisiche),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di 2° grado di Sassari con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte