Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1261/1965

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1963

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge

31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai

membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1991

dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari sul ricorso

proposto da Luigi Marras contro l'Intendenza di finanza di Sassari,

iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento instaurato a seguito di ricorso di

Luigi Marras, ex parlamentare nazionale ed ex consigliere regionale,

avverso la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1°

grado di Sassari aveva rigettato la domanda di rimborso delle

maggiori somme versate all'Erario a titolo di imposta sul reddito

delle persone fisiche dal 1974 al 1984 per la mancata applicazione

delle esenzioni fiscali previste, secondo il ricorrente, anche a

favore degli ex parlamentari e categorie equiparate, la Commissione

Tributaria di 2° grado di Sassari ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261

(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento),

e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella

parte in cui escludono l'assegno vitalizio - spettante agli ex

parlamentari ed alle categorie equiparate - dalla riduzione

percentuale prevista, ai fini della determinazione del reddito

tassabile, per l'indennità attribuita ai parlamentari in carica;

che il giudice remittente premette che l'assegno vitalizio

spettante agli ex parlamentari ed equiparato alla pensione era

soggetto per intero, durante il periodo che interessa in causa,

all'imposta sul reddito, mentre l'indennità corrisposta ai

parlamentari in carica costituiva reddito solo nella misura del 40%;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate

operano una ingiustificata discriminazione che contrasta con l'art. 3

della Costituzione, dal momento che i due tipi di trattamento

traggono origine da un unico rapporto, configurandosi il trattamento

pensionistico come "corrispettivo differito" della prestazione

lavorativa pregressa;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice remittente ha impugnato l'art. 1 della

legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che dispone che l'indennità

spettante ai membri delle Camere " .. è costituita da quote mensili

comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e

rappresentanza" e l'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973,

che prevede l'assimilazione della suddetta indennità al reddito da

lavoro dipendente;

che le norme denunciate non riguardano il regime fiscale

dell'indennità attribuita ai membri del Parlamento - di cui il

remittente denuncia l'incostituzionalità in quanto non applicabile

anche all'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e

categorie equiparate - né si riferiscono alla disciplina

dell'assegno vitalizio;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261

(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento),

e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito della persone fisiche),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di 2° grado di Sassari con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte