Ordinanza n. 314/1998
Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-bislegge 564/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564
(Disposizioni urgenti in materia fiscale), promossi con ordinanze
emesse il 9 luglio ed il 18 giugno 1997 (n. 3 ordinanze) dalla
Commissione tributaria provinciale di Verbania, rispettivamente
iscritte ai nn. 718, 746, 747 e 748 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto - emesse,
la prima (r.o. n. 718 del 1997) il 9 luglio 1997, nel corso di un
giudizio proposto dalla S.r.l. Graniti Sassomare, e le altre tre
(r.o. nn. 746, 747 e 748 del 1997) il 18 giugno 1997, nel corso di
analoghi giudizi proposti, rispettivamente, dalla Rolandi S.r.l.,
dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro e C. e da Marani Leonardo
contro l'Ufficio imposte dirette di Domodossola, per la mancata
ammissione alla procedura di accertamento con adesione del
contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - la
Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564
(Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in
cui non consente la definizione della rettifica della dichiarazione,
ai fini delle imposte sul reddito e della imposta sul valore
aggiunto, quando, sulla base degli elementi, dati e notizie a
conoscenza dell'ufficio, è configurabile l'obbligo di denuncia alla
Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del
d.-l. n. 429 del 1982 ovvero quando, per i medesimi reati, risulta
essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza oppure
risulta avviata l'azione penale;
che il rimettente - nel rilevare che le menzionate disposizioni
non prevedono che l'ufficio medesimo debba riformulare la proposta di
accertamento qualora risulti archiviato o altrimenti definito con
sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale -
reputa le medesime in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma,
della Costituzione;
che, in tutti i giudizi, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che l'identità delle questioni consente che i relativi
giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in
vigore il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1997)
che, nello stabilire una nuova disciplina in materia di accertamento
con adesione del contribuente, ha disposto, all'art. 17, comma 1,
lettera b) l'abrogazione del censurato art. 2-bis del citato d.-l.
n. 564 del 1994;
che, a seguito di tale sopravvenuta disciplina legislativa, gli
atti vanno restituiti al giudice rimettente, perché valuti se,
nonostante il mutato quadro normativo, la questione sia da ritenere
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla
Commissione tributaria provinciale di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte