Ordinanza n. 314/2000
Altra decisione · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29
luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dagli on. Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del dott.
Antonio Di Pietro, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Bergamo, con ricorso depositato il 21 febbraio 2000 ed
iscritto al n. 145 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ricorso datato 26 gennaio 2000 e depositato
nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 2000, il giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, investito di un
procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico
dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla
Assemblea, con votazioni separate, il 29 luglio 1999 (documento
IV-quater n. 80), le quali hanno dichiarato che i fatti per i quali
è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato
origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale,
ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera abbia determinato
la compressione della sfera delle attribuzioni dell'autorità
giudiziaria, previste dagli artt. 102 e ss. della Costituzione,
giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra l'attività di
parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e le frasi contestate
come diffamatorie.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le
dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da propri
membri, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo denuncia
la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da
norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera
dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le
opinioni espresse da propri membri come rientranti nell'esercizio
delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia
di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Bergamo, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte