Ordinanza n. 315/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la
criminalità), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal
Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Genevini
Marco, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 ottobre
1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497, per l'"ingiustificata disparità di trattamento tra la
posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente
denunciata all'Autorità di P. S. e quella di chi succede nella
detenzione illegale di arma";
e che, stando all'ordinanza di rimessione, la questione sarebbe
rilevante perché "l'imputato è succeduto nella detenzione delle armi
per cui è processo al padre, che le aveva regolarmente denunciate" e
perché "dette armi non sono state rimosse dal luogo conosciuto
dall'Autorità di P.S. in quanto indicato nell'originaria denuncia";
considerato che il giudice a quo, mentre dichiara di dolersi della
"disparità di trattamento" fra le due fattispecie prese in esame,
finisce con il censurare l'equiparazione quoad poenam dell'ipotesi di
omessa denuncia di un'arma ricevuta per successione mortis causa, già
denunciata dal precedente detentore, all'ipotesi di omessa denuncia di
un'arma, sempre ricevuta per successione mortis causa, mai denunciata
dal precedente detentore;
e che, quindi, la contraddittorietà della prospettazione è di
ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame
della Corte (v. ordinanza n. 29 del 1985; sentenza n. 269 del 1984).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte