Ordinanza n. 315/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge
27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dal Pretore di Lodi
nel procedimento civile vertente tra Giani Mario e Bianchi Sergio,
iscritta al n. 907 del reg. ord. 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di sfratto per morosità
promosso da Giani Mario contro Bianchi Sergio, il Pretore di Lodi,
con ordinanza del 10 aprile 1979 (n. 907 del 1979), sollevava
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle
locazioni d'immobili urbani), laddove stabilisce che la morosità del
conduttore può essere sanata in sede giudiziale "se il conduttore
alla prima udienza versa l'importo dovuto" e che "ove il pagamento
non avvenga in udienza il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di
difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a
giorni 90";
che, a parere del Pretore, la norma citata, escludendo che il
termine per sanare la morosità possa essere richiesto anche
nell'ulteriore corso del procedimento e possa comunque essere
concesso con la pronuncia che condanni il conduttore al rilascio,
contrasterebbe: a) con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto
creerebbe un ostacolo di fatto ai poteri processuali del conduttore
convenuto in giudizio per morosità; b) con gli artt. 3 e 24 Cost.,
in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
tra conduttori realmente morosi e chi ritenga in buona
fede di non esserlo e di dovere quindi resistere in giudizio, nonché
tra conduttori che traggano i mezzi di sostentamento solo dalla
propria attività di lavoratori subordinati e conduttori abbienti;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che la norma denunciata, non limita affatto la normale
tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24, primo comma, Cost., in
quanto, lungi dal rappresentare un ostacolo alla possibilità per il
conduttore di far valere le proprie ragioni, prevede al contrario un
ulteriore specifica agevolazione a suo favore, che si aggiunge, senza
comprimerle o menormarle, alle facoltà che ordinariamente gli
spettano, in quanto convenuto in giudizio;
che del pari risulta manifestamente infondata la questione di
incostituzionalità relativa agli artt. 3 e 24 Cost., posto che la
norma impugnata attribuisce obiettivo rilievo alla mora del
conduttore, senza limitare l'esercizio del diritto di difesa e senza
creare ingiustificate disparità di trattamento;
che anzi, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza di
rimessione, la disposizione dell'art. 55 l. cit. accorda una speciale
protezione proprio ai soggetti meno abbienti, laddove stabilisce che,
ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice può assegnare un
termine per la sanatoria della mora "dinanzi a comprovate condizioni
di difficoltà del conduttore".
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina
delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte