Ordinanza n. 315/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24d.P.R. 643/1972
- art. 69d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 69, secondo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina sull'imposta di
registro) promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1978 dalla
Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, iscritte
rispettivamente ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152 e 159
dell'anno 1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Cozzani
Elvira ed inteso ad ottenere il rimborso di una soprattassa per
infedele dichiara zione ai fini dell'imposta per l'incremento di
valore degli immobili, la Commissione tributaria di primo grado di La
Spezia con ordinanza del 5 dicembre 1978 (reg. ord. n. 276 del 1980)
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre
1972
n. 643, il quale, dopo aver previsto una soprattassa pari al
cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta qualora
l'incremento di valore definito dall'ufficio superasse di oltre un
quarto l'incremento di valore dichiarato dal contribuente, riduceva
alla metà la soprattassa medesima nel caso di definizione per omessa
impugnazione o per adesione del contribuente stesso;
che ad avviso della Commissione, l'inflizione di detta sanzione
anche in caso di buona fede del soggetto passivo d'imposta e di sua
effettiva disponibilità ad accettare il maggior accertamento
dell'ufficio, contrastava col principio generale di adeguatezza delle
sanzioni, di qualsiasi natura, all'esistenza di un comportamento
illecito doloso o colposo, e, in particolare, coi principi di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.),
anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di determinazione del
valore degli immobili;
che nel corso di un procedimento iniziato da Bacchini Anna Maria
ed inteso ad ottenere il rimborso di una pena pecuniaria ed interessi
per insufficiente dichiarazione del valore di un immobile acquistato
(stesso atto di cui sopra), ai fini dell'imposta di registro, la
suddetta Commissione tributaria con ordinanza del 5 dicembre 1978
(reg. ord. n. 277 del 1980) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 634, il quale, dopo aver previsto una pena pecuniaria nel caso che
il valore accertato dall'ufficio superasse di oltre un quarto quello
dichiarato dal contribuente, ne disponeva l'attenuazione per il caso
che l'accertamento fosse divenuto definitivo per adesione del
medesimo;
che l'ordinanza di rimessione era motivata come la precedente;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi, per la loro connessione, debbono essere
riuniti;
che, com'è giurisprudenza costante di questa Corte, le scelte
discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono
sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino
irragionevoli; né appare irragionevole, al fine di evitare evasioni
fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria
connessa ad una inesatta dichiarazione e riferita al valore di un
immobile trasferito;
che pertanto le questioni sollevate dalla stessa Commissione
tributaria risultano manifestamente infondate;
che resta salva l'eventuale applicazione, da parte della
Commissione tributaria rimettente, del nuovo t.u. sull'imposta di
registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
634, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte