Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 24d.P.R. 643/1972
  • art. 69d.P.R. 634/1972

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo

comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 69, secondo

comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina sull'imposta di

registro) promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1978 dalla

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, iscritte

rispettivamente ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152 e 159

dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Cozzani

Elvira ed inteso ad ottenere il rimborso di una soprattassa per

infedele dichiara zione ai fini dell'imposta per l'incremento di

valore degli immobili, la Commissione tributaria di primo grado di La

Spezia con ordinanza del 5 dicembre 1978 (reg. ord. n. 276 del 1980)

sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre

1972

n. 643, il quale, dopo aver previsto una soprattassa pari al

cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta qualora

l'incremento di valore definito dall'ufficio superasse di oltre un

quarto l'incremento di valore dichiarato dal contribuente, riduceva

alla metà la soprattassa medesima nel caso di definizione per omessa

impugnazione o per adesione del contribuente stesso;

che ad avviso della Commissione, l'inflizione di detta sanzione

anche in caso di buona fede del soggetto passivo d'imposta e di sua

effettiva disponibilità ad accettare il maggior accertamento

dell'ufficio, contrastava col principio generale di adeguatezza delle

sanzioni, di qualsiasi natura, all'esistenza di un comportamento

illecito doloso o colposo, e, in particolare, coi principi di

eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.),

anche tenendo conto della oggettiva difficoltà di determinazione del

valore degli immobili;

che nel corso di un procedimento iniziato da Bacchini Anna Maria

ed inteso ad ottenere il rimborso di una pena pecuniaria ed interessi

per insufficiente dichiarazione del valore di un immobile acquistato

(stesso atto di cui sopra), ai fini dell'imposta di registro, la

suddetta Commissione tributaria con ordinanza del 5 dicembre 1978

(reg. ord. n. 277 del 1980) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 634, il quale, dopo aver previsto una pena pecuniaria nel caso che

il valore accertato dall'ufficio superasse di oltre un quarto quello

dichiarato dal contribuente, ne disponeva l'attenuazione per il caso

che l'accertamento fosse divenuto definitivo per adesione del

medesimo;

che l'ordinanza di rimessione era motivata come la precedente;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi, per la loro connessione, debbono essere

riuniti;

che, com'è giurisprudenza costante di questa Corte, le scelte

discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono

sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino

irragionevoli; né appare irragionevole, al fine di evitare evasioni

fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria

connessa ad una inesatta dichiarazione e riferita al valore di un

immobile trasferito;

che pertanto le questioni sollevate dalla stessa Commissione

tributaria risultano manifestamente infondate;

che resta salva l'eventuale applicazione, da parte della

Commissione tributaria rimettente, del nuovo t.u. sull'imposta di

registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

634, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte