Ordinanza n. 315/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 6, il 9 ed il
13 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 8 ordd.); il 30 novembre
1988 dal Tribunale di Lucca; il 14 dicembre 1988 dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 22 novembre 1988 dal
Tribunale di Trieste; il 29 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso
il Tribunale di Bologna e il 13 maggio 1988 dal Tribunale di
Tolmezzo, iscritte ai nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 63,
64 e 84 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8 e 10, prima serie speciale
dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Magagnoli Mario ed altri nonché
gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì con otto ordinanze emesse,
rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89);
il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) ed il 9 dicembre 1988
(Reg. ord. n. 58, 59 e 60/89); il Tribunale di Lucca, con ordinanza
30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); il Giudice istruttore presso
il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n.
61/89); il Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg.
ord. n. 63/89) ed il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 13 maggio
1988 (Reg. ord. n. 84/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto
1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)
nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato
l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della
dichiarazione;
che identica declaratoria di legittimità costituzionale è
stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,
dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza
29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o, comunque,
per l'infondatezza della questione;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Bologna si sono
costituite le parti private Magagnoli Mario ed altri, chiedendo
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
prospettata nell'ordinanza di rimessione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal
Tribunale di Forlì, con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6
dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89) il 13 dicembre 1988
(Reg. ord. nn. 49 e 50/89) e il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 58, 59
e 60/89); dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988
(Reg. ord. n. 51/89); dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 13
maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89); dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n.
61/89); dal Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988
(Reg. ord. n. 63/89) nonché dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n.
64/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte