Ordinanza n. 315/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa nel
procedimento penale a carico di Shrane Mustapha, iscritta al n. 300
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Pisa ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160
del codice penale nella parte in cui non prevede fra le cause
interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto
penale di condanna formulata dal pubblico ministero;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile;
Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una
pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie
degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera
come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso
della prescrizione;
che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n.
114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni
(v. ordinanze nn. 188, 193, 391 e 489 del 1993 e n. 144 del 1994) -
palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi
il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte