Ordinanza n. 315/2000
Altra decisione · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo
1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso dalla Corte di appello di Roma, sezione IV penale, con
ricorso depositato il 21 febbraio 2000 ed iscritto al n. 146 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza del 25 ottobre 1999, depositata nella
cancelleria della Corte il 21 febbraio 2000, la Corte d'appello di
Roma, sezione IV penale, investita di un giudizio penale per il reato
di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera
adottata dalla Assemblea nella seduta del 23 marzo 1999 (documento
IV-quater n. 65), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è
in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, ad avviso della Corte d'appello, non si ravviserebbe
alcun collegamento funzionale tra le espressioni contestate come
diffamatorie al deputato Sgarbi e la sua attività parlamentare; non
sarebbe, difatti, riscontrabile alcuna connessione con atti tipici
della funzione parlamentare, né risulterebbe possibile individuare
nel comportamento, oggetto delle imputazioni penali, un qualche
intento divulgativo di una scelta o di un'attività
politicoparlamentare;
che la Corte d'appello ritiene pertanto che la deliberazione
della Camera abbia inciso sulle attribuzioni dell'autorità
giudiziaria.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Roma è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, per il processo del quale è investita,
la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio
delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la Corte d'appello di Roma denuncia la menomazione della propria
sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata
come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio
membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari,
sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Roma, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte