Ordinanza n. 316/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani) promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal Pretore di
Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Pasquini Olinto e
Gentili Assunta, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno
1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ord. 27 aprile 1982 il Pretore di Montefiascone,
nel corso del procedimento civile fra Pasquini Olinto e Gentili
Assunta, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
73 l. 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'art. 70 Cost.,
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma in parola,
invocata dal ricorrente a fondamento del diritto di recesso da un
contratto di locazione in corso fra le parti, sarebbe stata formulata
sulla base di alcune divergenze fra un emendamento sostitutivo,
approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1978, e il testo
risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Considerato, però, che nonostante le apodittiche affermazioni del
Pretore, non è dato capire dall'ordinanza quale sia la causa di
recesso invocata dal locatore, né quale sia esattamente il regime
normativo cui va riferito il contratto de quo: e ciò tanto più in
quanto il testo della norma denunziata è stato ampiamente modificato
con d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella l.
31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non è nemmeno possibile stabilire se
la rilevanza sussistesse, dopo tali modifiche, al momento della
rimessione (1982),
che, pertanto, la sollevata questione non può trovare ingresso per
manifesto difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), sollevata dal Pretore di Montefiascone
con ord. 27 aprile 1982 con riferimento all'art. 70 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte