Ordinanza n. 316/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle
LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"),
promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1978 dal Tribunale di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Maffeis Santo e il
Comune di Gussago, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale Maffeis Santo,
affittuario coltivatore diretto di terreni di proprietà di Gatti
Pier Luigi, chiedeva che il Tribunale di Brescia condannasse
l'espropriante Comune di Gussago al risarcimento del danno per essere
stati occupati i terreni prima ancora della determinazione
dell'indennità provvisoria a lui spettante, il giudice adito ha
sollevato d'ufficio con ordinanza del 31 maggio 1978, pervenuta alla
Corte costituzionale il 9 aprile 1979, questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 2 della Costituzione,
dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (espropriazione per
pubblica utilità e coordinamento dell'edilizia residenziale), nella
parte in cui, dopo aver riconosciuto al coltivatore non proprietario
(fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante) un diritto, autonomo
e disgiunto da quello del proprietario, a percepire un'indennità di
pari importo:
a) non consente al coltivatore stesso di essere parte del
procedimento ablativo;
b) subordina il pagamento dell'indennità a lui spettante al
comportamento del proprietario, cui è rimessa l'accettazione
dell'indennità per lui solo predeterminata;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo il difetto di rilevanza della questione e
contestandone comunque la fondatezza nel merito.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione fa difetto
un'adeguata motivazione circa la rilevanza della questione nel
giudizio de quo, né l'esposizione dei fatti e delle vicende
processuali contenute nell'ordinanza stessa fornisce elementi che
consentano di dedurre se la decisione della questione proposta rilevi
o meno nel procedimento pendente davanti al giudice a quo, avente ad
oggetto un'istanza di risarcimento dei danni per fatto illecito della
pubblica Amministrazione;
che l'ordinanza - secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte - va quindi dichiarata inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 31 maggio
1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte