Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17legge 114/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo

comma, legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche): promossi con

ordinanze emesse il 13 maggio 1980 dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Napoli, il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Roma, l'11 febbraio 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Ancona, il 27 febbraio 1986 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Voghera, iscritte

rispettivamente al n. 160 del registro ordinanze 1981, al n. 1114 del

registro ordinanze 1984, al n. 484 del registro ordinanze 1985 e al

n. 405 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n. 42- bis

dell'anno 1984, al n. 293- bis dell'anno 1985 e al n. 43 prima serie

speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Sancinelli Marcella nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Napoli

con ordinanza emessa il 13 maggio 1980 (r.o.

n. 160 del 1981), la Commissione tributaria di primo grado di Roma

con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 (r.o. n. 1114 del 1984), la

Commissione tributaria di primo grado di Ancona con ordinanza emessa

l'11 febbraio 1985 (r.o. n. 484 del 1985) e la Commissione tributaria

di primo grado di Voghera con ordinanza emessa il 27 febbraio 1986

(r.o. n. 405 del 1986) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17,

ultimo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114, che stabilisce, nel

caso di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che si

siano avvalsi della facoltà di presentare su unico modello la

dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di loro (c.d.

dichiarazione congiunta), la responsabilità in solido degli stessi

per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e

interessi iscritti a ruolo a nome del marito;

che ad avviso dei giudici rimettenti la disposizione censurata,

stabilendo l'assunzione di responsabilità solidale dei coniugi in

dipendenza della mera presentazione congiunta della dichiarazione,

viola:

a) il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per

l'ingiustificato diverso trattamento, a parità di posizione

contributiva, tra coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione

congiunta, essendo ciascuno di essi tenuto solidalmente verso

l'erario anche per i debiti fiscali dell'altro, e i coniugi che hanno

presentato una distinta dichiarazione, nel qual caso ciascuno

risponde solo dei propri debiti;

b) il principio di adeguatezza del tributo alla capacità

contributiva di cui all'art. 53 Cost. per il fatto che si pongono

oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto

dalle sue effettive capacità contributive, dovendo egli, in

definitiva, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di

beni e di redditi dell'altro e dei quali, perciò, non ha la

disponibilità;

che avanti la Corte si è costituita la parte privata Sancinelli

Marcella, che ha svolto considerazioni adesive alla ordinanza di

rimessione della Commissione tributaria di primo grado di Roma;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in

tutti i predetti giudizi chiedendo che la questione fosse dichiarata

infondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,

debbono essere riuniti;

che la questione sollevata dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Napoli, Roma, Ancona e Voghera, in riferimento agli artt. 3

e 53 Cost., per quanto concerne il primo profilo - ossia quello della

disparità di trattamento a parità di posizione contributiva tra

coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare

dichiarazione congiunta e coniugi che hanno presentato una distinta

dichiarazione - è manifestamente infondata giacché è rimesso ai

contribuenti, nelle due particolari situazioni sopra descritte, la

libera scelta di avvalersi dell'uno o altro sistema attraverso la

presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti

vantaggi o oneri ad essa connessi: ne deriva che la disposizione in

esame non può considerarsi irragionevole;

che quanto al secondo profilo, va osservato come il collegamento

con la capacità contributiva non escluda che la legge possa

stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltreché del

debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei

alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario;

Visti gli artt, 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma,

della legge 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli

artt., 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Napoli, Roma, Ancona e Voghera con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte