Ordinanza n. 316/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo
comma, legge 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche): promossi con
ordinanze emesse il 13 maggio 1980 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Napoli, il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Roma, l'11 febbraio 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Ancona, il 27 febbraio 1986 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Voghera, iscritte
rispettivamente al n. 160 del registro ordinanze 1981, al n. 1114 del
registro ordinanze 1984, al n. 484 del registro ordinanze 1985 e al
n. 405 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n. 42- bis
dell'anno 1984, al n. 293- bis dell'anno 1985 e al n. 43 prima serie
speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Sancinelli Marcella nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Napoli
con ordinanza emessa il 13 maggio 1980 (r.o.
n. 160 del 1981), la Commissione tributaria di primo grado di Roma
con ordinanza emessa il 2 aprile 1984 (r.o. n. 1114 del 1984), la
Commissione tributaria di primo grado di Ancona con ordinanza emessa
l'11 febbraio 1985 (r.o. n. 484 del 1985) e la Commissione tributaria
di primo grado di Voghera con ordinanza emessa il 27 febbraio 1986
(r.o. n. 405 del 1986) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 17,
ultimo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114, che stabilisce, nel
caso di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che si
siano avvalsi della facoltà di presentare su unico modello la
dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di loro (c.d.
dichiarazione congiunta), la responsabilità in solido degli stessi
per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e
interessi iscritti a ruolo a nome del marito;
che ad avviso dei giudici rimettenti la disposizione censurata,
stabilendo l'assunzione di responsabilità solidale dei coniugi in
dipendenza della mera presentazione congiunta della dichiarazione,
viola:
a) il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per
l'ingiustificato diverso trattamento, a parità di posizione
contributiva, tra coniugi che hanno presentato un'unica dichiarazione
congiunta, essendo ciascuno di essi tenuto solidalmente verso
l'erario anche per i debiti fiscali dell'altro, e i coniugi che hanno
presentato una distinta dichiarazione, nel qual caso ciascuno
risponde solo dei propri debiti;
b) il principio di adeguatezza del tributo alla capacità
contributiva di cui all'art. 53 Cost. per il fatto che si pongono
oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto
dalle sue effettive capacità contributive, dovendo egli, in
definitiva, in virtù del vincolo della solidarietà, rispondere di
beni e di redditi dell'altro e dei quali, perciò, non ha la
disponibilità;
che avanti la Corte si è costituita la parte privata Sancinelli
Marcella, che ha svolto considerazioni adesive alla ordinanza di
rimessione della Commissione tributaria di primo grado di Roma;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in
tutti i predetti giudizi chiedendo che la questione fosse dichiarata
infondata;
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,
debbono essere riuniti;
che la questione sollevata dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Napoli, Roma, Ancona e Voghera, in riferimento agli artt. 3
e 53 Cost., per quanto concerne il primo profilo - ossia quello della
disparità di trattamento a parità di posizione contributiva tra
coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare
dichiarazione congiunta e coniugi che hanno presentato una distinta
dichiarazione - è manifestamente infondata giacché è rimesso ai
contribuenti, nelle due particolari situazioni sopra descritte, la
libera scelta di avvalersi dell'uno o altro sistema attraverso la
presentazione o meno della dichiarazione congiunta, con i conseguenti
vantaggi o oneri ad essa connessi: ne deriva che la disposizione in
esame non può considerarsi irragionevole;
che quanto al secondo profilo, va osservato come il collegamento
con la capacità contributiva non escluda che la legge possa
stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltreché del
debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei
alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario;
Visti gli artt, 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma,
della legge 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli
artt., 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di
Napoli, Roma, Ancona e Voghera con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte