Ordinanza n. 316/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 18/1979
- art. 1legge 9/1989
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 24 gennaio 1979 n. 18 (Elezioni dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall'art. 1,
primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9 (Modificazione della l.
24 gennaio 1979 n. 18 per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei
cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea), promosso
con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Gubbio nel
procedimento civile vertente tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau
iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 nel
procedimento tra Danilo Paggi e Brigitte Payraudeau, il Pretore di
Gubbio ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della l. 24 gennaio 1979, n. 18, così
come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1989, n. 9, in
riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Cost.;
che il Pretore - premesso che il Paggi aveva chiesto
l'inibizione ex art. 700 cod. proc. civ. della candidatura della
Payraudeau, dalla stessa preannunciata, a membro del Parlamento
europeo quale rappresentante dell'Italia - prospettava il contrasto
tra la norma impugnata e l'art. 51, comma primo e secondo, Cost., il
quale, riservando le cariche elettorali ai soli cittadini dello Stato
ed agli italiani non appartenenti alla Repubblica, sembrava escludere
l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
deduceva l'inammissibilità della questione, e, in subordine, la non
fondatezza, sul rilievo che il cit. art. 51 Cost. concerne soltanto
le istituzioni appartenenti all'ordinamento nazionale;
successivamente l'interveniente depositava memoria e, in allegato,
copia di un telegramma del Ministero dell'interno, del 23 maggio
1989;
Considerato, preliminarmente, che la candidatura elettorale, la
quale costituisce il presupposto indispensabile per la rilevanza
della prospettata questione, non sussisteva nella fattispecie alla
data dell'ordinanza di remissione, avendo la Payraudeau espresso in
proposito una mera intenzione, né detta candidatura peraltro è
successivamente sopravvenuta, in quanto, come attestato dal
competente Ministero dell'interno, la Payraudeau non risulta compresa
in alcuna delle liste presentate agli uffici delle cinque
circoscrizioni elettorali entro il termine perentorio del 10 maggio
1989;
che ciò, rende evidente in limine come difetti il requisito
della rilevanza della questione nel giudizio a quo, per cui, senza
occuparsi di altri profili di ordine processuale e sostanziale, la
Corte deve pronunciare la manifesta inammissibilità della medesima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 24 gennaio 1979, n. 18
come modificato dall'art. 1, primo comma, legge 18 gennaio 1989 n. 9
(Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo),
sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Pretore di Gubbio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 maggio 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte