Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46legge 374/1991

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso

con ordinanza emessa il 22 luglio 1998 dal giudice di pace di Foligno

nel procedimento civile vertente tra Pichelli Consalvo e il Ministero

delle finanze, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto

la domanda di restituzione delle somme versate per imposta di bollo,

diritti di cancelleria e tassa di iscrizione, al momento del deposito

in cancelleria dell'istanza per il tentativo di conciliazione in sede

non contenziosa, il giudice di pace di Foligno, con ordinanza emessa

il 22 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46

della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di

pace), il quale dispone che "gli atti e i provvedimenti relativi alle

cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il

cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da

imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di

qualsiasi specie e natura";

che il rimettente, dopo aver esposto le ragioni per cui reputa

sussistente la propria competenza per materia, prospetta la

illegittimità costituzionale dell'art. 46 della citata legge, per

violazione del principio di eguaglianza, in quanto la detta norma

parifica - quanto al regime fiscale - l'attività conciliativa svolta

in sede non contenziosa alle cause di cognizione, benché le due

categorie abbiano caratteristiche del tutto diverse;

che, in particolare, la differenza più rilevante tra le due

categorie è individuata dal rimettente nella circostanza che solo

l'attività in sede contenziosa comporta l'obbligo per il giudice di

definire il procedimento con una pronuncia, mentre quella non

contenziosa, in quanto priva di tale caratteristica, è da ritenere

attività non giurisdizionale;

che, come osserva il rimettente, neanche l'intervenuta

abrogazione del secondo comma dell'art. 46 della legge n. 374 del

1991, ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha

determinato modifiche sostanziali del regime fiscale dei procedimenti

innanzi al giudice di pace, i quali restano esenti da imposizione

solo se di valore non superiore a lire due milioni, mentre quelli di

valore superiore, siano essi contenziosi o non contenziosi, sono

sottoposti alle tariffe indicate negli allegati 1 e 2 del medesimo

decreto;

che, invece, il procedimento di conciliazione in sede non

contenziosa, previsto dall'art. 322 del codice di procedura civile,

dovrebbe essere esente da imposizione o comunque sottoposto al

trattamento fiscale più favorevole stabilito per i procedimenti

speciali, poiché, altrimenti, vi sarebbe una ingiustificata

equiparazione fiscale di situazioni diverse.

Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare,

"l'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti

della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai

momenti del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono

determinazioni conseguenti a molteplici fattori di diversa natura,

anche tecnica, e di varia incidenza, determinazioni spettanti al

legislatore e che, al di fuori dell'ipotesi di palese

irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango

costituzionale" (sentenza n. 162 del 1983);

che, inoltre, le disposizioni legislative che prevedono

agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne

siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte del legislatore

soggette al controllo di costituzionalità nei limiti della palese

arbitrarietà od irrazionalità (tra le altre, sentenze nn. 431 del

1997 e 108 del 1983);

che l'attività conciliativa in sede non contenziosa costituisce

pur sempre l'estrinsecazione di una funzione di giustizia resa dagli

organi dello Stato a favore del richiedente, onde l'imposizione di un

congruo esborso a fronte delle prestazioni inerenti alla detta

attività risulta pienamente legittima;

che il criterio prescelto dal legislatore nella determinazione

del regime fiscale di tali atti giudiziari si sottrae ad ogni

censura, non risultando arbitrario, né tantomeno irragionevole;

che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal giudice di pace di Foligno con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte