Ordinanza n. 316/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 322Codice di procedura civile
- art. 46d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso
con ordinanza emessa il 22 luglio 1998 dal giudice di pace di Foligno
nel procedimento civile vertente tra Pichelli Consalvo e il Ministero
delle finanze, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto
la domanda di restituzione delle somme versate per imposta di bollo,
diritti di cancelleria e tassa di iscrizione, al momento del deposito
in cancelleria dell'istanza per il tentativo di conciliazione in sede
non contenziosa, il giudice di pace di Foligno, con ordinanza emessa
il 22 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace), il quale dispone che "gli atti e i provvedimenti relativi alle
cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il
cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura";
che il rimettente, dopo aver esposto le ragioni per cui reputa
sussistente la propria competenza per materia, prospetta la
illegittimità costituzionale dell'art. 46 della citata legge, per
violazione del principio di eguaglianza, in quanto la detta norma
parifica - quanto al regime fiscale - l'attività conciliativa svolta
in sede non contenziosa alle cause di cognizione, benché le due
categorie abbiano caratteristiche del tutto diverse;
che, in particolare, la differenza più rilevante tra le due
categorie è individuata dal rimettente nella circostanza che solo
l'attività in sede contenziosa comporta l'obbligo per il giudice di
definire il procedimento con una pronuncia, mentre quella non
contenziosa, in quanto priva di tale caratteristica, è da ritenere
attività non giurisdizionale;
che, come osserva il rimettente, neanche l'intervenuta
abrogazione del secondo comma dell'art. 46 della legge n. 374 del
1991, ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha
determinato modifiche sostanziali del regime fiscale dei procedimenti
innanzi al giudice di pace, i quali restano esenti da imposizione
solo se di valore non superiore a lire due milioni, mentre quelli di
valore superiore, siano essi contenziosi o non contenziosi, sono
sottoposti alle tariffe indicate negli allegati 1 e 2 del medesimo
decreto;
che, invece, il procedimento di conciliazione in sede non
contenziosa, previsto dall'art. 322 del codice di procedura civile,
dovrebbe essere esente da imposizione o comunque sottoposto al
trattamento fiscale più favorevole stabilito per i procedimenti
speciali, poiché, altrimenti, vi sarebbe una ingiustificata
equiparazione fiscale di situazioni diverse.
Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare,
"l'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti
della giustizia, la sua ripartizione in voci corrispondenti ai
momenti del processo e ai vari servizi richiesti costituiscono
determinazioni conseguenti a molteplici fattori di diversa natura,
anche tecnica, e di varia incidenza, determinazioni spettanti al
legislatore e che, al di fuori dell'ipotesi di palese
irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango
costituzionale" (sentenza n. 162 del 1983);
che, inoltre, le disposizioni legislative che prevedono
agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne
siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte del legislatore
soggette al controllo di costituzionalità nei limiti della palese
arbitrarietà od irrazionalità (tra le altre, sentenze nn. 431 del
1997 e 108 del 1983);
che l'attività conciliativa in sede non contenziosa costituisce
pur sempre l'estrinsecazione di una funzione di giustizia resa dagli
organi dello Stato a favore del richiedente, onde l'imposizione di un
congruo esborso a fronte delle prestazioni inerenti alla detta
attività risulta pienamente legittima;
che il criterio prescelto dal legislatore nella determinazione
del regime fiscale di tali atti giudiziari si sottrae ad ogni
censura, non risultando arbitrario, né tantomeno irragionevole;
che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal giudice di pace di Foligno con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte