Ordinanza n. 316/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il
15 aprile 1999 dal giudice di pace di Bari nel procedimento civile
vertente tra Salani Silvano e Cazzolla Vito, iscritta al n. 348 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Bari - investito della
decisione di una causa civile promossa da un avvocato che ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento della somma corrispondente
alla rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, relativa alle
prestazioni professionali svolte a suo favore quale imputato in un
giudizio penale - con ordinanza emessa il 15 aprile 1999 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) in riferimento agli artt. 2, 3, 24
e 76 della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente la questione sarebbe
rilevante nel giudizio a quo in quanto, a fronte della domanda
dell'attore, il convenuto avrebbe contestato la legittimità
costituzionale della rivalsa per l'IVA e della mancata esenzione
delle prestazioni del difensore nel processo penale dall'imposta ed
inoltre perché la risoluzione della controversia dipenderebbe
dall'accoglimento dell'eccezione, non avendo il convenuto dedotto
altri motivi a sostegno della sua richiesta di rigetto della domanda
attrice;
che, riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) aveva stabilito, quale criterio direttivo cui
avrebbe dovuto ispirarsi il legislatore delegato, l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi "ad
eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante
utilità culturale e sociale", mentre il legislatore delegato avrebbe
previsto l'esenzione dall'imposta per le prestazioni effettuate dagli
esercenti la professione sanitaria, ma non per quelle effettuate dal
difensore dell'imputato nel processo penale, necessarie a tutela del
bene della libertà personale e riferibili a "diritti essenziali
della persona, costituzionalmente garantiti";
che il giudice a quo - ricordato che il diritto di difesa è
tra quelli che la Costituzione definisce inviolabili e che esso si
sostanzia, anche in forza della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel
diritto al "giusto processo ed al contraddittorio" - assume che il
difensore nel processo penale sarebbe "investito di una funzione
pubblica essenziale" e la sua opera dovrebbe perciò essere definita
come "prestazione di servizi rivestenti carattere di rilevante
utilità sociale"; da ciò deriverebbe un contrasto con i principi
della legga delega, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.;
che il rimettente ritiene che la norma violi anche l'art 3
Cost., dal momento che essa creerebbe "una disparità di trattamento
nella garanzia di diritti inviolabili dell'uomo, assicurata dal
precedente art. 2", ed ancora l'art. 24 Cost., perché
l'assoggettamento ad imposta delle prestazioni difensive
"penalizzerebbe" le garanzie assicurate dalla Costituzione
all'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che la difesa erariale, per quanto riguarda la violazione
dell'art. 76 Cost., ricorda che la legislazione sull'IVA è la
conseguenza della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che
la materia delle esenzioni dall'imposta è stata disciplinata in
conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare alla
sesta Direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17 maggio
1977, n. 388, che indica all'art. 13, in modo tassativo, i casi di
cessione di beni e prestazioni di servizi ai quali non si applica
l'imposta;
che l'Avvocatura ricorda ancora come tra le operazioni esenti
in base alla Direttiva vi sono alcune prestazioni sanitarie, di
assistenza e sicurezza sociale, protezione dell'infanzia, educazione
ed insegnamento, nonché altre prestazioni erogate da organismi
culturali e senza fini di lucro, con esclusione quindi dell'opera
prestata dagli avvocati nel processo penale;
che, secondo l'Avvocatura, sarebbero insussistenti anche gli
ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal
rimettente, non essendo configurabile, riguardo alle norme impugnate,
la violazione di diritti dell'uomo e del principio di eguaglianza né
alcuna compressione del diritto di difesa delle parti.
Considerato che il giudice di pace di Bari risulta investito
della decisione di una controversia di diritto privato promossa da un
avvocato, che ha effettuato prestazioni professionali assoggettate ad
imposta sul valore aggiunto, il quale agisce in via di rivalsa sul
beneficiario del servizio ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto);
che il rapporto civilistico intercorrente tra colui che ha
prestato il servizio o ha ceduto il bene, quale titolare del credito
di rivalsa, ed il beneficiario della prestazione o il cessionario del
bene, debitore ex lege dell'importo corrisposto a titolo di imposta,
risulta del tutto distinto ed autonomo da quello, di diritto
tributario, intercorrente tra il primo soggetto e l'Amministrazione
finanziaria, come risulta chiaramente dalla struttura e dalla
funzione dell'art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 e come è stato
affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione;
che per questa ragione il giudice rimettente, mentre è
competente a decidere sulla domanda relativa al credito di rivalsa
dell'attore per l'IVA esposta nella fattura, non ha alcuna competenza
in ordine alla cognizione del rapporto tributario sottostante, sul
quale la giurisdizione appartiene alle Commissioni tributarie;
che le norme relative all'assoggettamento ad IVA delle
prestazioni effettuate dal difensore nel processo penale e, in
generale, al regime delle esenzioni da tale imposta non hanno
perciò, né possono avere, alcuna rilevanza nel giudizio a quo;
che nessuna specifica censura di legittimità costituzionale
è stata mossa dal rimettente riguardo all'art. 18 d.P.R. n. d.P.R.
n. 633 del 1972, unica norma, tra quelle impugnate, avente rilievo
nel giudizio in corso;
che perciò la questione sollevata risulta sotto ogni profilo
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76
della Costituzione, dal giudice di pace di Bari con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte