Ordinanza n. 317/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
50, comma 6 e tabelle ivi contenute della legge regionale
del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione
amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento
economico del personale regionale"), promosso con
l'ordinanza emessa il 5 luglio 1878 dal T.A.R. per il Veneto
sul ricorso proposto da Magrì Carmelo contro la Regione
Veneto, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1979 e
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64
dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto e di
Magrì Carmelo;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il
Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Considerato
che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di
un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla
salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una
affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della
qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità
di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n.
99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai
sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e
27/78);
che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non è
accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto,
necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di
uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti
di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina
impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza
e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e
8/67 per il principio del buon andamento);
che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi
rispetto a quelli già considerati;
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione
Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte