Ordinanza n. 317/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 511Codice di procedura penale
- art. 514Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a),
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Lucia
Soprani, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Lucia
Soprani, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona, dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio, con
ordinanza del 7 dicembre 1990 (r.o. n. 144 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 431, lett. a), del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel
fascicolo per il dibattimento dell'atto di denuncia all'autorità
giudiziaria e del "rapporto penale";
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che consente
l'inserimento nel fascicolo per il giudice del dibattimento degli
atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio
dell'azione civile, dovrebbe essere coordinata con quelle di cui agli
artt. 511 e 514 del codice di procedura penale, che consentono al
giudice del dibattimento di disporre la lettura dei verbali relativi
alle dichiarazioni orali di querela o istanza, seppure allo scopo
esclusivo di accertare l'esistenza della condizione di
procedibilità, in modo da consentire la lettura, e comunque
l'acquisizione nel fascicolo, del "rapporto penale" o della denuncia,
ai fini della constatazione dei fatti e della situazione concreta che
ha originato il procedimento penale;
che la diversa interpretazione della norma impugnata, che
esclude la possibilità di inserimento nel fascicolo del "rapporto
penale" o della denuncia, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, rendendo difficoltoso l'accertamento della verità
materiale e meno celere il dibattimento, nonché ledendo il principio
di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e infondata;
Considerato che il giudice remittente, da un lato, prospetta una
interpretazione estensiva della norma impugnata ritenendo che essa
consenta, se coordinata con quanto disposto dagli artt. 511 e 514 del
codice di procedura penale, l'inserimento della denuncia e del
"rapporto penale" nel fascicolo del dibattimento, mentre, dall'altro,
rileva che la diversa interpretazione della norma medesima, che
esclude l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti
suddetti, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
che, pertanto, nell'ordinanza il giudice a quo non fa propria
nessuna delle due interpretazioni della norma impugnata e prospetta
come eventuale il dubbio di costituzionalità in relazione a quella
che, a suo avviso, contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione;
che, come più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn.
472 e 473 del 1989), spetta al giudice a quo, ai fini
dell'ammissibilità della questione, la scelta tra due (o più)
interpretazioni alternative della norma impugnata e l'individuazione
di quella ritenuta applicabile nel caso concreto, così da consentire
l'identificazione del thema decidendi e della rilevanza della
questione di costituzionalità;
che, nella specie, l'assenza palese di tale requisito rende la
questione manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte