Ordinanza n. 317/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 641/1972
usata come parametro
citata
- art. 3legge 853/1984
- art. 11legge 17/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle
tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa
il 3 gennaio 1995 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra la s.r.l. Alma e il Ministero delle finanze iscritta al
n. 200 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con ordinanza del 3 gennaio 1995, il Tribunale di
Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in
cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione
governativa sulla società prevista dall'art. 3, diciottesimo e
diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio
dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi
amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 del
1972;
che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti con cui la
sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina
parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972
sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale
parimenti comporta una ingiustificata compressione del diritto di
difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza
dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi
amministrativi;
che è ritenuto violato anche il principio di eguaglianza,
perché in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di
poteri discrezionali e dovendo soltanto verificare la sussistenza dei
presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con
questo in una posizione paritaria.
Considerato che l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 è già stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 56 del
1995, "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui
all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già
dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza
n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte