Ordinanza n. 317/1997
Altra decisione · depositata il 22/10/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7-bislegge 416/1989
- art. 7legge 376/1996
- art. 15legge 400/1988
usata come parametro
citata
- art. 7legge 400/1988
- art. 7-bislegge 477/1996
- art. 7legge 416/1989
- art. 1legge 617/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del d.-l.
30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
39, come modificato dall'art. 7 del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), e dall'art. 7 del decreto-legge, di reiterazione, 13
settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell'art. 15, lettera
c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal pretore di Roma,
il 19 settembre 1996 dal pretore di Perugia, il 31 agosto 1996 dal
pretore di Avezzano e il 24 settembre 1996 dal pretore di Padova,
rispettivamente iscritte ai nn. 19, 67, 86 e 118 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore prof. Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall'art. 7
del d.-l. 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di
politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea) (recte: art. 7, nella parte in cui
sostituisce l'art. 7-bis del decreto-legge n. 416/1989, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 39/1990), il pretore di Roma,
chiamato ad applicare l'identico d.-l. 13 settembre 1996, n. 477
(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per
la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 di
esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-bis, perché
la disposizione, priva dei requisiti di straordinaria necessità e
urgenza, violerebbe i principi della certezza normativa e della
libertà personale;
che nel corso di un procedimento per la convalida dell'arresto di
altro cittadino extracomunitario il pretore di Perugia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 77 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del
citato decreto-legge n. 477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui
sostituisce l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 416/1989,
convertito nella legge n. 39 del 1990);
che, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, lo
stesso pretore ha sollevato altresì questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 2, lettera c), della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal momento
che - inibendo al Governo di "rinnovare le disposizioni di
decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con
il voto di una delle due Camere" - seconderebbe un uso improprio del
potere normativo attribuito all'Esecutivo; e ciò sia perché non
vieterebbe la reiterazione d'un decreto-legge non convertito nei
termini (peraltro non legittima nella materia penale), sia perché
consentirebbe di applicare alcune misure coercitive cautelari anche
al di fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt. 274, comma 1,
lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo
la verifica giudiziale della legittimità del provvedimento adottato;
che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di un
cittadino extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio
dello Stato con decreto del questore dell'Aquila, ai sensi dell'art.
7-bis, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito
dall'art. 7 del decreto-legge n. 376/1996, il pretore di Avezzano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 23, 70 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto
art. 7 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 7-bis
del decreto-legge n. 416/1989), poiché tale decreto-legge avrebbe
reiterato l'efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale
e processuale penale, in violazione dei diritti fondamentali della
persona, rendendo quale funzione legislativa tout court, di esclusiva
spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito al Governo
dall'art. 77 della Costituzione;
che nel corso di un procedimento di convalida dell'arresto di due
cittadini albanesi espulsi dall'Italia, e rientrati illegittimamente,
il pretore di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo
comma, e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n.
477/1996 (recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art.
7-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416/1989), perché norma
introdotta in un decreto-legge adottato al di fuori dei casi
straordinari di necessità e urgenza e in violazione del principio
della parità di trattamento (con riferimento all'art. 7, comma
12-sexies, del menzionato decreto-legge n. 416/1989) fra colui che,
espulso, rientra nello Stato e colui il quale, già gravato da una
sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta
e abbia poi violato il provvedimento espulsivo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate dai
pretori di Padova e di Perugia.
Considerato che le ordinanze sopra richiamate riguardano le
disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la
regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale
di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate
con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche
l'art. 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988;
che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati
convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni,
per cui hanno perso efficacia sin dall'inizio;
che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto
seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha
stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha
fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di
detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di
non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono
l'applicazione di altri tipi di sanzioni;
che la questione di legittimità costituzionale relativa alla
lettera c) dell'art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è
stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376/1996;
che è necessario restituire gli atti ai giudici a quibus
affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei
giudizi principali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte