Ordinanza n. 317/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 69Codice penale
- art. 62-bisCodice penale
- art. 597Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma
secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24
settembre 1998 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento
penale a carico di C. G., iscritta al n. 95 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª
serie speciale - n. 11, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione (quest'ultimo
richiamato implicitamente solo in motivazione) e all'art. 6, primo
comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice
penale, nella parte in cui "consente che il termine di prescrizione
del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del
procedimento", e in particolare nella parte in cui consente che sulla
determinazione del termine della prescrizione abbia effetto, anche
mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di
cui all'art. 69 cod. pen., "la concessione dell'attenuante di cui
all'art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato
non specificamente identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e
comunque non preventivamente individuabile all'atto del rinvio a
giudizio";
che il rimettente premette di procedere per un reato punito
con la pena massima di cinque anni di reclusione, per il quale la
legge prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile a
quindici anni per l'effetto interruttivo, rilevando che, in caso di
conferma della condanna di primo grado con eventuale giudizio di
prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche ai sensi
dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il termine prescrizionale
risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già interamente
decorsi;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che la questione è stata già decisa con
l'ordinanza n. 337 del 1999.
Considerato che con ordinanza n. 337 del 1999 questa Corte ha
dichiarato manifestamente inammissibile una identica questione di
legittimità costituzionale sollevata dal medesimo rimettente,
rilevando che l'intervento richiesto "si tradurrebbe in un
trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del
principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in
base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in
malam partem in materia penale", e che non può ritenersi
ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini
entro cui si produce l'effetto estintivo della prescrizione alla
"concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del
riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle
circostanze";
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione e all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Milano, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte