Ordinanza n. 317/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 133/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso
con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra
contro l'Ufficio delle Entrate di Piacenza, iscritta al n. 589 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza,
con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito);
che il giudice a quo è investito dell'esame di un ricorso
proposto da due contribuenti nei confronti dell'Ufficio delle Entrate
di Piacenza per ottenere la restituzione di somme corrisposte a
titolo di Irpef sulla base della rendita presunta di loro unità
immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via
definitiva;
che il rimettente si limita a rilevare che l'istanza di
restituzione è stata presentata oltre il termine di decadenza
previsto dalla norma censurata, la quale, facendo decorrere il
suddetto termine dalla data di versamento dell'imposta, impedirebbe
di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto
nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto e successivo
alla scadenza del termine, con conseguente lesione del "diritto
costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia";
che non vi è stata costituzione di parti, né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione si afferma
genericamente la sussistenza di fatti verificatisi successivamente
allo spirare del termine decadenziale previsto dalla norma censurata
che inciderebbero sulla debenza dei versamenti;
che, peraltro, il giudice a quo non fornisce alcuna
indicazione in ordine alla eventuale incidenza degli artt. 1, comma
5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 34, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che hanno elevato a quarantotto mesi il
termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata;
che i laconici riferimenti alla fattispecie oggetto del
giudizio a quo non consentono di valutare la rilevanza della
questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte