Ordinanza n. 318/1986
Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia autonoma di
Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati
rispettivamente l'11 e 12 gennaio 1985, depositati in Cancelleria il
16 e 18 gennaio 1985 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro 1985 per
conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre 1984), concernente "Criteri
e modalità per la concessione di una indennità a favore dei
produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione
lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. A, del
Regolamento (CEE) n.857/84" e con ricorsi delle Regioni Lombardia,
Toscana e della Provincia autonoma di Trento notificati
rispettivamente il 19, 19 e 20 novembre 1985, depositati in
Cancelleria il 29 novembre 1985, il 5 dicembre 1985 ed il 27 novembre
1985 ed iscritti ai nn. 49, 50 e 48 del registro 1985 per conflitti
di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste del 12 settembre 1985 (pubblicato nella
G.U. n. 223 del 21 settembre 1985) concernente "Disposizioni recanti
criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del
Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie":
decreto cui il medesimo Ministro ha apportato "modificazioni" con
successivo D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato nella G.U. n. 231
del 1° ottobre 1985);
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Ugo
Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Gualtiero Rueca per la
Provincia autonoma di Trento, Gaspare Pacia per la Regione Friuli
Venezia-Giulia, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia,
Antonio Ragazzini per la Regione Toscana, e l'avv. dello Stato Ivo M.
Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
a) che con ricorsi notificati rispettivamente l'11 ed il 12
gennaio 1985 la Provincia autonoma di Trento
(reg. confl. 4/85) e la Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. confl.
5/85) hanno proposto contro il Presidente del Consiglio dei ministri
conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre), concernente "Criteri e
modalità per la concessione di una indennità a favore dei
produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione
lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. A, del
Regolamento (CEE) n.857/84": decreto rispetto al quale le ricorrenti
lamentano la violazione della propria competenza legislativa primaria
ed amministrativa nella materia dell'agricoltura, anche per quanto
concerne l'applicazione di Regolamenti CEE;
b) che con ricorsi notificati, rispettivamente, in data 19, 19 e
20 novembre 1985, le Regioni Lombardia
(reg. confl. 49/85), Toscana (reg. confl. 50/85) e la Provincia
Autonoma di Trento (reg. confl. 48/85) hanno sollevato conflitto di
attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri in
ordine al decreto del 12 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985) con il quale il Ministro
dell'Agricoltura e Foreste - "considerata l'urgenza di dare immediata
attuazione alla nuova azione comune, ferma restando la competenza
delle regioni a deliberare nelle materie loro riservate" - ha emanato
"disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per
l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12
marzo 1985 con cui è stata dettata la nuova disciplina comunitaria
degli interventi volti "al miglioramento dell'efficienza delle
strutture agrarie": decreto cui il medesimo Ministro ha apportato
"modificazioni" con successivo D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato
nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1985), e del quale le ricorrenti
contestano parimenti la legittimità;
Considerato
che i predetti ricorsi vertono su questioni identiche o almeno
parzialmente analoghe, sicché i relativi giudizi possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
che, preliminarmente ad ogni decisione, occorre chiedere al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'Agricoltura e
Foreste, al Ministro per gli Affari regionali, al Ministro per il
Coordinamento delle Politiche comunitarie ed ai Presidenti delle
Giunte delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e
della Giunta provinciale di Trento, di dare informazioni:
a) sui rapporti eventualmente intercorsi fra lo Stato, le Regioni
nonché la predetta Provincia autonoma successivamente alla data dei
Regolamenti comunitari suindicati;
b) sull'applicazione degli anzidetti Regolamenti nonché degli
impugnati provvedimenti nell'ambito delle varie regioni e delle
Provincie autonome e sui conseguenti effetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 4, 5, 48, 49 e 50 del registro
conflitti 1985 e sospesa ogni altra decisione, dispone che, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il
Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste, il Ministro per gli Affari regionali, il Ministro per
il Coordinamento delle Politiche comunitarie ed i Presidenti delle
Giunte delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e
della Giunta provinciale di Trento forniscano, per la parte di
rispettiva competenza, le informazioni sopraindicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte