Ordinanza n. 318/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82d.P.R. 417/1974
- art. 86d.P.R. 417/1974
- art. 8d.l. 370/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86,
ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato
giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Consiglio di Stato Sezione
VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Lamartina Carmelo contro
il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 899
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
Visti l'atto di costituzione di Lamartina Carmelo nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1974, il Consiglio di
Stato, Sez. VI, aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19
giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio
1970, n. 576 ("Riconoscimento del servizio prestato prima della
nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle
scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica"), in quanto
la disposizione denunciata, accordando al personale direttivo delle
scuole sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo
servizio di insegnamento non di ruolo, avrebbe comportato una
ingiustificata disparità di trattamento per l'esclusione dal
beneficio di coloro che avevano prestato servizio di insegnamento di
ruolo;
che, con ordinanza n. 230 del 24 novembre 1976, emessa nella
Camera di consiglio del 7 ottobre 1976, questa Corte ha disposto la
restituzione degli atti al giudice a quo per consentirgli di
riesaminare il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta
questione di costituzionalità, alla luce della normativa
sopravvenuta, introdotta con gli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417, emanato in attuazione della delega legislativa
conferita al Governo dalla l. 30 luglio 1973, n. 477;
che, a seguito della restituzione degli atti, il Consiglio di
Stato Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980, ha sollevato,
sempre in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del richiamato
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, perché, mentre l'art. 8 del d.l. 19
giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio
1970, n. 576, riconosceva al personale direttivo delle scuole
secondarie il servizio di insegnamento non di ruolo per intero, sia
pure con decorrenza comprese tra il 1970 e il 1972, l'art. 82 del
d.P.R. n. 417 del 1974, riconosce invece al medesimo personale il
servizio di insegnamento di ruolo solo nella misura di un terzo con
decorrenza da data non anteriore al 1° luglio 1975, e quindi meno
favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma, dello
stesso d.P.R.;
che, pertanto, ad avviso del giudice a quo permarrebbe
l'evidenziato contrasto con il parametro costituzionale invocato,
perché le norme sopravvenute avrebbero determinato una disparità di
trattamento tra il servizio non di ruolo, riconosciuto per intero,
seppure con decorrenze diverse, ed il servizio di ruolo riconosciuto
solo in parte e con decorrenza posteriore a quella del servizio non
di ruolo;
Considerato che il riferimento operato dal giudice a quo all'art.
8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella
l. 26 luglio 1970, n. 576, come tertium comparationis, appare nella
specie inconferente;
che, infatti, la norma, assunta a raffronto per la asserita
disparità del trattamento riservato al servizio di ruolo rispetto a
quello non di ruolo, ha natura di disposizione transitoria intesa a
consentire a coloro (presidi) che già appartenevano ad una carriera
superiore, di riscattare, ai soli effetti economici, i servizi
pre-ruolo prestati in carriera diversa ed inferiore (insegnanti),
perseguendo così una finalità riequilibratrice della posizione del
personale direttivo della scuola rispetto agli insegnanti ai quali
erano riconosciuti tali servizi pre-ruolo, mentre le norme ora
denunciate (artt. 82 e 86 del d.P.R. 417 del 1974) - di natura
permanente - sono dirette al diverso effetto di valutare i servizi di
ruolo prestati dai presidi nella carriera non direttiva, non solo
agli effetti economici ma anche a quelli giuridici, e quindi con un
riconoscimento qualitativamente diverso;
che pertanto le discipline di cui, rispettivamente, all'art. 8
del d.l. n. 370 del 1970 e all'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974,
hanno genesi e portata distinte, che rispondono a diverse finalità e
non sono perciò comparabili tra loro per inferirne l'illegittimità
costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento,
della seconda;
che costituisce, peraltro, criterio frequente nella materia del
pubblico impiego ed ictu oculi non irragionevole quello del
riconoscimento parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati
in carriera inferiore, come avvenuto nella specie;
che gli artt. 82 e 86 richiamati non appaiono quindi
ingiustificatamente discriminatori perché riservano al servizio di
ruolo in una carriera inferiore un riconoscimento conforme a criteri
al riguardo seguiti in linea di massima;
che, inoltre, la previsione delle diverse decorrenze del
riconoscimento dei servizi pregressi, quale determinata dal
legislatore nel suo discrezionale apprezzamento, non è sindacabile
sotto il profilo della ragionevolezza, mancando un univoco elemento
di comparazione che possa consentire di valutarne l'asserita
arbitrarietà;
che la questione prospettata è perciò manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento all'art. 3
Cost., sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza
dell'11 aprile 1980 (r.o. n. 899 del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte