Ordinanza n. 318/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta
al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo
Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilità dell'imputato,
ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del
1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale
dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità
dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della
relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;
che, secondo il giudice a quo, nell'eventualità che venga
disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del
dibattimento potrebbe dichiarare la nullità del decreto di rinvio a
giudizio per omissione della notifica all'imputato dichiarato
irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilità emesso ai
fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento
conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti
processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe,
invece, evitare il rischio del verificarsi di nullità processuali;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e infondata;
Considerato che la questione è stata prospettata in linea
soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto
della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio
dell'imputato si presentava come una mera eventualità;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte