Ordinanza n. 318/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 384/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
lettera e), del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge
14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 aprile 1995 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Caccia
Parise e da Rotondo Alfredo contro il Ministero delle poste e
telecomunicazioni, iscritte ai nn. 922 e 1303 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e
49, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che - nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti,
dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, premesso di
aver presentato le dimissioni in data anteriore al 19 settembre 1992,
chiedevano l'accertamento del loro diritto ad ottenere il
collocamento a riposo ed il conseguente trattamento pensionistico -
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due identiche
ordinanze emesse il 20 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, numeri (recte: commi) 1 e 2, lettera e),
del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre
1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), nella parte in
cui, sospendendo fino al 31 dicembre 1993 i pensionamenti di
anzianità, fa salve soltanto le posizioni dei dipendenti le cui
dimissioni siano state accolte dalle amministrazioni anteriormente
all'entrata in vigore dello stesso decretolegge (e non anche di
coloro che comunque abbiano già presentato le dimissioni);
che, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e lesiva
del principio del buon andamento della pubblica amministrazione la
scelta di affidare a quest'ultima la piena libertà d'influire sul
regime pensionistico del dipendente accogliendo o meno entro il 19
settembre 1992 le dimissioni dello stesso;
che, in particolare, la possibilità di godere del trattamento
pensionistico verrebbe fatta dipendere da una situazione d'incertezza
legata appunto all'accoglimento della domanda, e dunque all'emissione
di un provvedimento - osserva il T.A.R. - su cui possono influire
circostanze, anche imprevedibili, insorte in sede istruttoria, con
evidenti connotati di aleatorietà;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, la quale ha concluso - anche con memorie depositate
nell'imminenza della camera di consiglio - per la non fondatezza
della questione, richiamandosi all'irrilevanza delle disparità di
mero fatto derivanti da circostanze accidentali e contingenti ed
osservando infine come, nella specie, l'asserita disparità di
trattamento vada ricollegata a situazioni di partenza già di per sé
stesse diverse tra loro.
Considerato che le due ordinanze di rimessione pongono la medesima
questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere
congiuntamente decisi;
che questa Corte ha già osservato come, nella globale
riconsiderazione delle pensioni di anzianità e dei trattamenti
anticipati in generale, i provvedimenti attuativi del blocco
temporaneo all'accesso di tali peculiari forme di previdenza si
inseriscano in una complessa opera di riforma, volta ad una soluzione
di natura strutturale ma altresì resa necessaria da contingenti ed
immediate esigenze di contenimento della spesa (sentenze n. 417 del
1996 e n. 245 del 1997);
che, inoltre, sia pure con riferimento ad una norma successiva a
quella ora impugnata ma di analogo contenuto, la Corte ha escluso che
l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale
discrimine temporale concretasse violazione dei parametri evocati dal
giudice a quo (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997);
che, nel richiamare espressamente l'art. 1, comma 2, lettera e)
del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, la Corte ha osservato come tale
scelta, ora nuovamente censurata dal tribunale amministrativo
regionale rimettente, trovi razionale spiegazione nella natura
costitutiva del provvedimento amministrativo estintivo del rapporto
di pubblico impiego, rispetto al quale la volontà del dipendente è
soltanto un presupposto;
che, inoltre, nella sentenza da ultimo citata, è stato ribadito
come le disparità di mero fatto, dovute a circostanze occasionali,
non possano dar luogo a problemi di legittimità costituzionale;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
lettera e) del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge
14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte