Ordinanza n. 318/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera adottata dalla
Camera dei deputati in data 23 settembre 1998 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei
confronti del dott. Luigi Esposito, promosso dal Tribunale di Roma,
sezione VII penale, nei confronti della Camera dei deputati con
ricorso depositato il 23 dicembre 1998 ed iscritto al n. 105 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata in
danno del dott. Luigi Esposito, il tribunale di Roma ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 23
settembre 1998 con la quale l'Assemblea, accogliendo la proposta
della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i
fatti per i quali è in corso detto procedimento penale riguardano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della
Costituzione;
che il tribunale ricorrente rileva che il decreto con il quale in
data 24 marzo 1997 il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il
giudizio trova esplicito fondamento nella valutazione della
inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art.
68, primo comma, della Costituzione, poiché, come si legge
nell'ordinanza in data 21 ottobre 1996 con la quale lo stesso giudice
dell'udienza preliminare aveva trasmesso gli atti alla Camera dei
deputati, "le espressioni usate dallo Sgarbi nei confronti del g.i.p.
Esposito non costituiscono espressioni di un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ma denotano piuttosto la volontà
di offendere la reputazione di un magistrato, dichiarando che con i
suoi folli provvedimenti calpesta il codice";
che le deduzioni del giudice dell'udienza preliminare sopra
richiamate appaiono al tribunale di Roma condivisibili "soprattutto
in rapporto al rilievo concernente la travalicazione del limite della
continenza delle manifestazioni verbali dell'on. Sgarbi, di tal che
non risulta possibile individuare nel caso specifico un diretto
collegamento delle espressioni stesse ad un intento divulgativo di
una scelta o di un'attività politico-parlamentare";
che, conseguentemente, il tribunale di Roma, preso atto della
delibera della Camera dei deputati del 23 settembre 1998, con la
quale è stata approvata la proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti processuali
riguardano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
conclude proponendo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati.
Considerato che, pur non potendosi dubitare della legittimazione
sia del tribunale di Roma che della Camera dei deputati ad essere
parti in un conflitto tra poteri dello Stato, non è tuttavia
definita nel ricorso la materia del conflitto;
che infatti la fattispecie non viene affatto descritta: non si
dice come, dove, quando e in quale occasione sarebbero state
pronunciate dal deputato le espressioni diffamatorie che gli vengono
attribuite e neppure è riferito il contenuto della deliberazione
della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni del
ricorrente;
che, di conseguenza, non appare chiara nel ricorso la
prospettazione del tribunale in ordine ai limiti della garanzia
accordata ai membri delle Camere in rapporto alle attribuzioni della
Autorità giudiziaria, né è espressa in maniera comprensibile la
censura che si intende muovere nei confronti della deliberazione che
ha dato origine al conflitto;
che, in assenza di più circostanziate allegazioni, non può
essere sufficiente a sorreggere il ricorso il mero rilievo del
travalicamento del limite della continenza ascrivibile al deputato;
che poiché fanno, in definitiva, difetto nell'atto introduttivo
sia l'esposizione dei fatti, sia l'indicazione delle "ragioni del
conflitto" (art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale), dovendosi intendere per tali, in questo
caso, i motivi per i quali ad avviso del ricorrente le dichiarazioni
del deputato non sarebbero riconducibili ad un'opinione espressa da
un membro delle Camere nell'esercizio delle sue funzioni, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte