Ordinanza n. 318/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 661Codice di procedura penale
- art. 1legge 165/1998
- art. 57legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice
di procedura penale, promosso, in un procedimento di sorveglianza,
con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Magistrato di
sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, iscritta al
n. 139 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 15, dell'anno
2000.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i
minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede che il Magistrato di
Sorveglianza possa, in sede di applicazione della sanzione
sostitutiva della semidetenzione al soggetto minorenne al momento
della condanna, sussistendo gli stessi presupposti previsti per la
sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sospendere
automaticamente l'esecuzione di tale sanzione, concedendo al
condannato termine di trenta giorni per la presentazione di istanza
volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla
detenzione";
che il rimettente premette che il difensore di una persona
condannata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Catanzaro alla pena di mesi sei di reclusione,
sostituita con la sanzione della semidetenzione di mesi sei, oltre
alla multa di lire 200.000, ha chiesto la sospensione
dell'esecuzione, in analogia a quanto previsto, per le pene detentive
brevi, dall'art. 656 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1
della legge 27 maggio 1998, n. 165);
che l'art. 656 cod. proc. pen. dispone che il pubblico
ministero deve sospendere l'esecuzione se la pena detentiva, anche se
residuo di maggior pena, non è superiore a tre o, in alcuni casi, a
quattro anni, per permettere al condannato di presentare, da libero,
istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;
che la giurisprudenza di legittimità, prosegue il giudice a
quo ha ritenuto applicabile la misura alternativa dell'affidamento in
prova anche ai condannati nei confronti dei quali la pena detentiva
è stata sostituita con la semidetenzione;
che tale interpretazione si fonda sul disposto dell'art. 57,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale la
semidetenzione e la libertà controllata sono equiparate, per ogni
effetto giuridico, alla pena detentiva della specie corrispondente,
con la conseguenza che la sospensione della esecuzione deve ritenersi
applicabile, sia pure nel silenzio della legge anche alla sanzione
sostitutiva della semidetenzione;
che infatti, ad avviso del rimettente, la sospensione
dell'esecuzione ben "può qualificarsi come un effetto giuridico
della condanna", soprattutto alla luce del nuovo testo dell'art. 656
cod. proc. pen., che prevede la sospensione dell'esecuzione della
pena detentiva breve come effetto automatico, in assenza di
determinate condizioni ostative, del passaggio in giudicato della
sentenza;
che ulteriore conferma circa l'applicabilità alla
semidetenzione della disciplina della sospensione automatica
dell'esecuzione si ricaverebbe dalla stessa ratio della legge n. 165
del 1998, "che tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a
limitare il ricorso alla carcerazione solo ai casi in cui è
inevitabile";
che inoltre, dovendo l'esecuzione della pena essere disposta,
nel caso di specie, nei confronti di un minorenne, tale
interpretazione troverebbe conforto nella giurisprudenza della Corte
costituzionale (vengono espressamente menzionate le sentenze nn. 125
del 1992, 109 del 1997, e 436 del 1999), che ha "sempre censurato le
norme dell'ordinamento penitenziario che introducono rigidi
automatismi i quali compromettono le esigenze di individualizzazione
e di flessibilità tipiche del trattamento rieducativo relativo ai
minorenni";
che, conclude il rimettente, essendo il magistrato di
sorveglianza, ai sensi dell'art. 661 cod. proc. pen., l'organo
dell'esecuzione nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
sostitutive, la questione è rilevante nel giudizio in corso.
Considerato che la questione ha per oggetto l'art. 656 cod. proc.
pen., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165,
nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza,
sussistendo i presupposti previsti per la sospensione dell'esecuzione
delle pene detentive, possa sospendere la sanzione sostitutiva della
semidetenzione per consentire al condannato minorenne di presentare
istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione;
che il rimettente, attraverso la ricostruzione del sistema
dei rapporti tra la sanzione sostitutiva della semidetenzione e le
misure alternative alla detenzione, perviene alla conclusione che
l'art. 656 cod. proc. pen. sia applicabile - malgrado il testuale
riferimento alle sole "pene detentive" - anche alla sanzione
sostitutiva della semidetenzione, e rileva che, a maggior ragione,
questa conclusione deve valere nell'ipotesi di condannato minorenne;
che nel prospettare tale soluzione il rimettente richiama la
costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura
alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere
applicata anche alla persona condannata a pena detentiva sostituita
con la semidetenzione, e valorizza, in particolare, il dettato
dell'art. 57 della legge n. 689 del 1981, che dispone che "per ogni
effetto giuridico" la semidetenzione e la libertà controllata si
considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella
della pena sostituita, rilevando che tra gli effetti giuridici sono
compresi anche quelli connessi all'esecuzione della sentenza;
che secondo il giudice a quo la soluzione interpretativa da
lui seguita è conforme alla ratio della legge n. 165 del 1998, "che
tende a personalizzare il trattamento rieducativo e a limitare il
ricorso alla carcerazione solo a casi in cui è inevitabile";
che il rimettente, nonostante illustri egli stesso le ragioni
per cui è possibile estendere il meccanismo previsto dall'articolo
656 cod. proc. pen. alla semidetenzione, così interpretando la norma
censurata in modo conforme a Costituzione, chiede a questa Corte una
sentenza che riconosca al magistrato di sorveglianza il potere di
sospendere automaticamente l'esecuzione della sanzione sostitutiva
della semidetenzione, ordinariamente attribuito per le pene detentive
al pubblico ministero;
che tuttavia il giudice a quo nel formulare tale richiesta,
non spiega perché il sistema così ricostruito precluda al
magistrato di sorveglianza di fare applicazione della disposizione
censurata;
che, d'altro canto, il rimettente non richiama alcun
parametro costituzionale che imponga di attribuire in via esclusiva
allo stesso magistrato di sorveglianza, invece che al pubblico
ministero, il potere di attivare il meccanismo previsto dall'art. 656
cod. proc. pen. per consentire al condannato di accedere alle misure
alternative alla detenzione;
che pertanto la questione, nei termini in cui è prospettata,
va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e
31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza
del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte