Ordinanza n. 319/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 525/1982
- art. 1d.P.R. 43/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 e dell'art. 1 del d.P.R. 22
febbraio 1983, n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari),
promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal Tribunale di
Ferrara nel procedimento penale a carico di Govoni Tilde, iscritta al
n. 1257 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, nel processo penale a carico
di Govoni Tilde, sollevava, con ord. 17 novembre 1983 (pervenuta a
questa Corte il 26 novembre 1984) questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e
dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per
reati tributari), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto
resterebbero asseritamente esclusi dall'amnistia i reati tributari
riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore
all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le
situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva.
Considerato che, però, il tribunale si limita ad esporre la
questione in linea di diritto, senza il minimo accenno alla sua
rilevanza in ordine al caso sottoposto al suo esame, che dà
apoditticamente per scontata,
che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la
rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi
risultanti dalla stessa ordinanza,
che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525
e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia
per reati tributari) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Ferrara con ord. 17 novembre 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte