Ordinanza n. 319/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 614/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22
luglio 1966 n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori
depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promossi con
ordinanze emesse il 14 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Bolzano, il 28 ottobre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Treviso, l'8 febbraio 1983 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Mondovì (n. 2 ordinanze) e
il 18 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Mondovì, iscritte rispettivamente al n. 452 del registro ordinanze
1981, n. 445 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 551, 552 e 883 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 290 dell'anno 1981, n. 310 dell'anno 1982, n. 349
dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito della camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Menapace
Carlo ed avente per oggetto il diritto ad esenzione dall'imposta
locale sui redditi per l'anno 1978 ai sensi della l. n. 635 del 1957
e successive modificazioni, la Commissione tributaria di primo grado
di Bolzano con ordinanza del 14 ottobre 1980 (reg. ord. n. 452 del
1981) sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n.
614, nella parte in cui concede l'esenzione decennale da ogni tributo
sul reddito alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e
medie imprese industriali che si costituiscano nelle zone depresse
dell'Italia settentrionale e centrale;
che, ad avviso della Commissione, questa norma - in quanto non
riferibile alle imprese produttrici di servizi (nella specie: di
autotrasporti), le quali, ai fini della propulsione del sistema
economico esercitavano una funzione non dissimile e non inferiore a
quella delle imprese artigiane ed industriali - contrastava coi
principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che la stessa questione veniva sollevata dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Treviso (reg. ord.
n. 445 del 1982) e di Mondovì (reg. ord. nn. 551, 552, 883 del
1983);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni, sostenendo la
giustificazione dell'esclusione delle imprese produttrici di servizi
dalla previsione della norma impugnata;
Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che, nel merito, dovendosi escludere l'eguaglianza delle
situazioni comparate, è manifesta l'assenza di basi della censura di
ingiustificata disparità di trattamento: infatti, l'evidente
finalità perseguita dal legislatore è di sviluppare lo stabilimento
di attività produttive, con impianti fissi di una certa consistenza,
in alcune zone depresse del territorio nazionale. Ciò che il
legislatore stesso - nella sua discrezionalità qui non sindacabile
in quanto non viziata da irragionevolezza - ha ritenuto meglio
attuabile mediante benefici tributari concessi alle sole imprese
artigiane e industriali. Si legge, in particolare, nei lavori
preparatori della legge impugnata (relazione della 5ª Commissione
permanente del Senato - finanze e tesoro - del 2 maggio 1986), che si
preferì limitare l'agevolazione alle sole imprese dotate di impianti
industriali o artigianali poiché le zone depresse del Centro-Nord
sono sempre circondate da zone non depresse, rendendosi così
evidente l'esigenza di prevenire facili evasioni;
che la richiesta estensione del beneficio rientra evidentemente
nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e perciò la
questione si rivela inammissibile;
che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento
vale anche a dimostrare la non ammissibilità della impugnativa
relativa all'art. 53 Cost.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 22 luglio
1966 n. 614, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano, Treviso e Mondovì
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte