Ordinanza n. 319/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 79legge 689/1981
- art. 77legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1985 dal Tribunale di
Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto non consentono "all'imputato di un reato che
non rientra nella competenza pretorile per il solo fatto che è
commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui
all'art. 77 della Legge n. 689/81";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è stata sollevata in seguito ad
un'istanza proposta dalla difesa quando già era stato dichiarato
aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in
precedenza richiesto l'applicazione dell'art. 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta
soltanto "fino a quando non sono compiute per la prima volta le
formalità di apertura del dibattimento" (artt.77, primo comma, e 79
della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa
nella specie l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta
dell'imputato, con conseguente impossibilità per il giudice a quo di
dar luogo allo "speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge
n. 689/81";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano
con ordinanza del 24 maggio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte