Ordinanza n. 319/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 19legge 990/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo
modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con
ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la s.p.a. UNIASS
Assicurazioni in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia ed altri e
l'I.N.A.I.L. ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il
31 ottobre 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo
modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39);
che il giudice a quo espone quanto segue: 1) con sentenza penale
divenuta irrevocabile, era stata accertata la
responsabilità di Zonta Renzo in relazione ad un incidente stradale
che aveva cagionato la morte di due persone; 2) il Tribunale di
Trento, adito in rivalsa dall'I.N.A.I.L. aveva accolto la domanda
condannando al rimborso delle somme erogate il commissario
liquidatore della compagnia assicuratrice del danneggiante (posta
medio tempore in liquidazione coatta amministrativa) e la s.p.a.
UNIASS Assicurazioni (in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo di
garanzia); 3) quest'ultima aveva appellato la decisione assumendo
l'estinzione dell'obbligazione verso l'I.N.A.I.L. per effetto dei
versamenti effettuati a titolo di provvisionale agli eredi delle
vittime, i quali, a loro volta, avevano proposto separato gravame;
che, ammontando all'epoca del sinistro il massimale previsto
dalla Tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 a quaranta
milioni di lire, il giudice remittente dubita della legittimità
costituzionale della previsione normativa che affida la rivalutazione
delle somme alla periodica revisione tramite provvedimenti
legislativi;
che, secondo la Corte d'appello, la situazione parrebbe
deteriore rispetto a quella delle vittime d'incidenti cagionati da
veicolo non identificato cui si riferisce la sentenza n. 560 del 1987
di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità del primo comma
della norma impugnata), laddove identica sarebbe l'esigenza di
garantire una reale copertura del rischio, dovendosi tener conto del
massimale vigente al momento del sinistro.
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 560 del 1987, ha
nettamente distinto l'ipotesi del sinistro cagionato da veicolo o
natante non identificato dalle altre due previsioni d'intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada (veicolo o natante non
assicurato nonché stato di liquidazione coatta dell'impresa
assicuratrice);
che proprio il meccanismo di adeguamento dei minimi di garanzia
attuato, per i casi da ultimo citati, attraverso l'emanazione di
specifici provvedimenti, succedutisi nel tempo, ha consentito di
porre in risalto l'irrazionalità dell'omessa collocazione nel flusso
temporale del risarcimento di cui alla prima ipotesi e di pervenire
alla conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale;
che, quindi, per la ritenuta congruità di tale sistema -
consistente in periodiche ponderazioni dei valori monetari del
risarcimento (cfr. da ultimo il d.P.R. 9 febbraio 1990, in Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, che aumenta i limiti de quibus
in conformità alla direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983) - deve
ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata in
riferimento all'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969,
nella parte in cui richiama la lettera c), dell'art. 19 della stessa
legge;
che, a sua volta, la questione concernente il medesimo comma,
nella parte in cui richiama la lettera b) di tale legge risulta del
tutto irrilevante nel giudizio a quo, onde la prospettata questione
è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa
legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge
medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della
legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte