Ordinanza n. 319/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 234legge 689/1981
- art. 54legge 81/1987
- art. 6legge 81/1987
- art. 2legge 81/1987
- art. 3legge 81/1987
- art. 53legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art.
234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal
Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rizzo
Armando, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione
di legittimità dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 delle norme di
coordinamento del codice di procedura penale, deducendo, quanto alla
prima norma, la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, e,
quanto alla seconda, la violazione dell'art. 76 della Costituzione
"con riferimento all'art. 6 della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 l. 689/91";
che in proposito il giudice a quo evidenzia un contrasto tra
l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, ove l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive viene limitata ai reati di competenza del pretore, e l'art. 444 del codice di procedura penale, il quale invece
prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal
tribunale; un contrasto, questo, che il remittente non ritiene di
poter giustificare sul presupposto che il tribunale sarebbe pur
sempre legittimato ad applicare una sanzione sostitutiva su
richiesta, in relazione ai reati di competenza pretorile giudicati
dal tribunale stesso per effetto della connessione;
che, pertanto, l'art. 444 del codice di procedura penale
dovrebbe essere coerentemente "letto", in aderenza, anche, al
disposto del punto 45) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
nel senso della "piena applicabilità delle sanzioni sostitutive ai
reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni soggettive
ed oggettive stabilite dall'art. 59 (rectius: 59 e 60) della legge n.
689/81";
che tale "lettura" risulta peraltro incompatibile con l'art. 54
della legge n. 689 del 1981, sicché, considerato che tale
disposizione non può ritenersi tacitamente abrogata, ostandovi il
disposto dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale, di quest'ultima previsione si denuncia il contrasto
con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non ha
provveduto "a coordinare l'art. 444 c.p.p. con l'art. 54 della legge
n. 689/81, per l'effetto abrogando tale ultima norma", violando così
il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, "laddove
esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione
delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt.
2, 3 e 5 con tutte le altre leggi dello Stato"; e che nel giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
Considerato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare
(v. ordinanza n. 442 del 1991), l'istituto della applicazione della
pena su richiesta delle parti disciplinato dal titolo II del libro IV
del codice di procedura penale non ha introdotto, né poteva
introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni
sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), emergendo anzi,
come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice
di rito, l'intendimento del legislatore delegante di mantenere
inalterato quel quadro normativo;
Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a
quo, modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive neppure
potevano essere apportate a norma dell'art. 6 della indicata legge di
delegazione, che ha conferito al Governo della Repubblica delega ad
emanare, fra l'altro, le norme di coordinamento delle disposizioni
previste dal codice di procedura penale con tutte le altre leggi
dello Stato, comportando tali modifiche un intervento legislativo
estraneo alla funzione di coordinamento delegata;
E che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale
di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte