Ordinanza n. 319/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81d.lgs. 77/1995
- art. 113d.lgs. 77/1995
usata come parametro
citata
- art. 2740Codice civile
- art. 21legge 8/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, promosso con ordinanza emessa il
9 gennaio 1998 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile
vertente tra Biasi Renato contro il comune di Fiumefreddo Bruzio ed
altra iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ordinanza
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione
all'esecuzione, il pretore di Cosenza, con ordinanza del 9 gennaio
1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt.
81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal
decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;
che, ad avviso del rimettente, la prima delle norme censurate -
nel prevedere una forma di procedura esecutiva collettiva di tipo
concorsuale nei confronti di un ente locale che versi in stato di
dissesto - violerebbe l'art. 113 della Costituzione in quanto
l'intera procedura si svolgerebbe "in ambito amministrativo senza
alcun controllo giurisdizionale se non quello eventuale della
magistratura amministrativa con la conseguenza di una ingiustificata
degradazione di un diritto soggettivo perfetto, quale quello di
credito, ad un mero interesse legittimo";
che la suddetta procedura consentirebbe al commissario
liquidatore di transigere, secondo il proprio arbitrio, vertenze in
atto o pretese in corso senza alcuna forma di controllo
giurisdizionale, pregiudicando in tal modo la realizzazione del
principio della par condicio creditorum;
che, secondo il giudice a quo, l'art. 113 del citato d.lgs. n.
77 del 1995 - nel disporre la non assoggettabilità ad esecuzione
forzata delle somme di pertinenza degli enti locali destinate, con
atto amministrativo, all'espletamento dei servizi essenziali -
renderebbe impossibile al creditore procedente la tutela del proprio
credito a fronte di una dichiarazione negativa del tesoriere
dell'ente locale;
che, in tal modo, si determinerebbe, con la creazione di due
diverse categorie di creditori, una deroga al principio della
responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 del codice civile,
priva di giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza e
lesiva del principio di eguaglianza;
che la stessa disposizione - attribuendo rilevanza, nei rapporti
privatistici, ad un atto dell'ente esecutato avente natura meramente
previsionale e perciò di carattere generico ed impedendo al
creditore la verifica dell'effettiva destinazione delle somme -
violerebbe il diritto del creditore procedente a resistere in
giudizio, tutelato dall'art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e infondata;
che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato memoria insistendo nelle proprie
richieste ed in particolare rilevando come l'attuale disciplina del
risanamento finanziario degli enti locali dissestati di cui al d.lgs.
n. 77 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 336 del 1996,
"riprodurrebbe dal punto di vista strutturale" quella di cui
all'abrogato art. 21 del d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella
legge 19 marzo 1993 n. 68, che questa Corte avrebbe già ritenuto
costituzionalmente legittima.
Considerato che difetta nell'ordinanza di rimessione la motivazione
della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel
giudizio principale e che non è neppure possibile desumere tale
rilevanza da una descrizione, pur sommaria, della fattispecie oggetto
della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;
che la diversità delle due norme congiuntamente denunciate
(delle quali, mentre l'una presuppone l'intervenuta dichiarazione di
dissesto dell'ente locale e dispone l'apertura di una procedura
concorsuale di liquidazione, l'altra stabilisce, in relazione ad una
esecuzione individuale, l'impignorabilità delle somme di pertinenza
degli enti locali destinate a determinati servizi pubblici
essenziali) non consente di ricostruire, neppure induttivamente, la
fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo
11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione, dal pretore di Cosenza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte